RU 2015 1623
Legge federale
sul diritto d’informazione delle vittime di reati
(Modifica del Codice penale, del Diritto penale minorile, del Codice
di procedura penale e della Procedura penale militare)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 7 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 20142,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale3 Inserire prima del titolo del Titolo quinto
Art. 92a
Diritto d’infor- 1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo1 capomazione versi1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi:
del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma dell’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, dell’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura;
senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa. 2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.
Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’avente diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 Il diritto d’informazione di cui all’articolo 92a si applica anche all’esecuzione ordinata secondo il diritto anteriore.
2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20035
Art. 1 cpv.2 lett. ibis
A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP:
ibis. l’articolo 92a (Diritto d’informazione);
3. Codice di procedura penale6
Art. 305, rubrica e cpv., frase introduttiva e lett. d2
Informazione della vittima e annuncio dei casi
Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vittima in merito a:
d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
4. Procedura penale militare del 23 marzo 19797
Art. 56 cpv.1 e 2
Concerne soltanto il testo francese
La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
Art. 84b, rubrica e cpv. lett. d1
Informazione della vittima e comunicazione
Alla prima occasione, l’autorità informa la vittima in merito a:
d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle decisioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 15 gennaio 20158.
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20169.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 mag. 2015.