RU 2015 1757

Ordinanza
concernente la consulenza agricola
e in economia domestica rurale
(Ordinanza sulla consulenza agricola)

Modifica del 20 maggio 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20071 sulla consulenza agricola è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «progetti comuni» è sostituito con «iniziative collettive di progetto».

Art. 10 Aiuti finanziari per l’esame preliminare di iniziative collettive di progetto

Per l’attività di consulenza relativa all’esame preliminare di iniziative collettive di progetto, le prestazioni sollecitate e l’aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni sono convenuti contrattualmente.

Una volta concluso l’esame preliminare devono in particolare essere disponibili i documenti seguenti:

  1. un’analisi del contesto indicante le esigenze e i potenziali di sviluppo della regione come anche una stima del potenziale di creazione di valore aggiunto o dell’impatto ecologico;

  2. un piano strategico o un piano di realizzazione indicante gli obiettivi del progetto, le misure previste, i promotori, le modalità di finanziamento come pure la redditività o l’utilità ecologica.

L’aiuto finanziario per la fornitura delle prestazioni convenute contrattualmente ammonta all’importo forfettario di 20 000 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova