RU 2015 2175
Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 125 cpv. 2
Il capoverso1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascensionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art. 2 cpv.1 e 23 cpv. 1) Apparecchi volanti Aeromobili Corpi volanti Aerostati Aerodine Razzi Proiettili altri (per uso civile, (per uso civile, (ad es. zaino es. razzi per es. proiettili propulsore ma non i senza motore con motore con motore senza motore ricerche, razzi antigrandine) veicoli a modello) cuscino d’aria) Palloni Dirigibili frenati liberi a velatura aeroplani alianti alianti da pendio paracadute cervi volanti paracadute rotante senza motore ascendenti deltaplani parapendio eliplani elicotteri senza motore senza motore motoveleggiatori alianti da pendio con motore deltaplani parapendio con motore con motore