RU 2015 2253

Ordinanza del DDPS
sulla concessione di contributi a progetti di ricerca
nelle scienze dello sport

Modifica del 30 giugno 2015

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
ordina:

I

L’ordinanza del DDPS del 2 dicembre 20131 sulla concessione di contributi a progetti di ricerca nelle scienze dello sport è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3

Come partecipazione ai costi overhead viene versato anche un contributo forfettario pari al 10 per cento dei contributi stabiliti ai sensi del capoverso1. Se l’aliquota massima per i sussidi overhead ai sensi dell’articolo 39 capoverso2 dell’ordinanza del 29 novembre 20132 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione è inferiore al 10 per cento, si applica tale aliquota a titolo forfettario.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.

30 giugno 2015 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer