RU 2015 2299

Ordinanza del DEFR
sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e
la maternità
(Ordinanza sulla protezione della maternità)

Modifica del 23 giugno 2015

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:

I

L’ordinanza del 20 marzo 20011 sulla protezione della maternità è modificata come segue:

Art. 12, rubrica e cpv.3

Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa occorre garantire che l’esposizione a radiazioni non ionizzanti non sia pregiudizievole alla madre o al bambino. I valori limite di cui all’allegato1 devono essere in ogni caso rispettati.

Art. 13 cpv. 2 lett. a nonché3 e 4

Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:

a. i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H) secondo la versione del regolamento (CE) n. 1272/20082 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici, come pure i lavori con oggetti che, in condizioni di impiego normali o ragionevolmente prevedibili, rilasciano tali sostanze: 1. mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340, 3. tossicità per la riproduzione: categorie 1A, 1B o 2 oppure la categoria aggiuntiva per gli effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione,

Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino anche i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute che, invece di essere contrassegnati con le frasi H di cui al capoverso 2 lettera a, sono contrassegnati con le frasi di rischio (frasi R) ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici. Le corrispondenze tra le frasi H e le frasi R sono stabilite all’allegato 2.

Al capoverso 2 lettera a si applicano le disposizioni transitorie dell’allegato 2 numero4 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati1 e 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

23 giugno 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Allegato 1

(art. 12 cpv. 3) Valori limite di esposizione a radiazioni non ionizzanti per le lavoratrici incinte 1. Valori limite in caso di esposizione a campi di frequenza unica Valore limite per il valore efficace:

Frequenza Intensità del campo Intensità del campo Densità del flusso Durata elettrico E (V/m) magneti-co H (A/m) magneti-co B (μT) d’apprezzamento (minuti) Campi statici 0 Hz Settore a bassa frequenza 1–100 kHz 1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –* 8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f –* 0,025–0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f –* 0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 –* 3–100 kHz 87 5 6,25 –* Settore ad alta frequenza > 100 kHz 100–150 kHz 87 5 6,25 6 0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6 1–10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6 10–400 MHz 28 0,073 0,092 6 400–2000 MHz1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6 2–10 GHz 61 0,16 0,20 6 10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f1.05 f: Frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella * È determinante il valore efficace più elevato; non può mai essere superato.

2. Valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa si basa sulle linee guida della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP) per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo e a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz) («Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)5») (direttiva ICNIRP).

3. Valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti armoniche Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti armoniche fino a una frequenza di 100 kHz si basa sulla dichiarazione dell’ICNIRP «Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines6». Per i campi ad alta frequenza fra 100 kHz e 300 GHz valgono i calcoli e le valutazioni secondo la direttiva ICNIRP.

Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): pagg. 494–522; 1998; qui pag. 513. Il testo inglese delle linee guida può essere consultato all’indirizzo

Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): pagg. 383‐387; 2003. Il testo inglese della dichiarazione può essere consultato all’indirizzo www.icnirp.de > publications > EMF

Allegato 2

(art. 13 cpv. 3) Corrispondenze tra frasi H e frasi R Frasi H Frasi R Classe di pericolo, categoria di Codice di indicazioni di Indicazione di pericolo Codice di pericolo pericolo e codice di categoria pericolo specifico di pericolo