RU 2015 2887

Decreto federale
concernente la modifica dell’articolo costituzionale
relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica
in ambito umano

del 12 dicembre 20141

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 20132,
decreta:

La Costituzione federale3 è modificata come segue:

Art. 119 cpv.2 lett. c

La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tale ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti:

c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l’infecondità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del corpo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del corpo della donna può essere sviluppato in embrioni soltanto il numero di oociti umani necessario ai fini della procreazione assistita;

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

Il 14 giugno 20154 la presente modifica costituzionale è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni.

Conformemente all’articolo 15 capoverso3 della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 14 giugno 2015.

21 agosto 2015 Cancelleria federale