RU 2015 3079
Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)
Modifica del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 36 Contributi
I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
400 17 200 0,242
200 21 900 0,248
900 24 200 0,254
200 26 500 0,260
500 28 800 0,265
800 31 100 0,271
100 33 400 0,283
400 35 700 0,294
700 38 000 0,306
000 40 300 0,317
300 42 600 0,329
600 44 900 0,340
900 47 200 0,358
200 49 500 0,375
500 51 800 0,392
800 54 100 0,410
100 56 400 0,427
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.
II
L’ordinanza 15 del 15 ottobre 20143 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:
Art. 9 Contributo minimo
Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all’anno.
Art. 11 cpv.2
L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2020.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |