RU 2015 3079

Ordinanza
sulle indennità di perdita di guadagno
(OIPG)

Modifica del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 novembre 20041 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 36 Contributi

(art. 27 LIPG)

I contributi ammontano allo 0,45 per cento del reddito dell’attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all’articolo 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso di contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.

400 17 200 0,242

200 21 900 0,248

900 24 200 0,254

200 26 500 0,260

500 28 800 0,265

800 31 100 0,271

100 33 400 0,283

400 35 700 0,294

700 38 000 0,306

000 40 300 0,317

300 42 600 0,329

600 44 900 0,340

900 47 200 0,358

200 49 500 0,375

500 51 800 0,392

800 54 100 0,410

100 56 400 0,427

Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 21 a 1050 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

II

L’ordinanza 15 del 15 ottobre 20143 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 21 franchi all’anno.

Art. 11 cpv.2

L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova