RU 2015 329

Ordinanza dell’USAV
che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione
del piccolo scarabeo dell’alveare dall’Italia

del 15 gennaio 2015

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali,
ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione del piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) in Svizzera.

Art. 2 Importazioni vietate

Sono vietate le importazioni provenienti dalle zone di protezione dell’Italia definite nell’allegato di:

  1. api (Apis mellifera);

  2. bombi (Bombus spp.);

  3. attrezzature apistiche usate;

  4. sottoprodotti apicoli non trasformati;

  5. miele in favo destinato al consumo umano.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 16 gennaio 20153.

15 gennaio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

p. o. Prisca Grossenbacher RS 916.443.105.3

Allegato

(art. 2) Zone di protezione Sono state definite zone di protezione le seguenti aree dell’Italia:

Area comprendente Regione Calabria: l’intera regione Regione Sicilia: l’intera regione dall’Italia. O dell’USAV Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

dall’Italia. O dell’USAV