RU 2015 3697

Ordinanza
sulla protezione dello stemma della Svizzera
e di altri segni pubblici
(Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)

del 2 settembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt),
ordina:

Art. 1 Competenza

L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.

Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI

Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione.

L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.

Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera

Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare prestazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.

Art. 4 Altri emblemi della Confederazione

Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt:

a. le marcature di cui all’allegato 6 numeri1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato5 numero2.2 e dell’allegato 7 numero1.2 OStrM;

RS 232.211

  1. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM;

  2. i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi;

  3. le sigle di accreditamento secondo l’allegato4 dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.

Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti

L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:

  1. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno;

  2. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e

  3. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno ufficiale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta.

Oltre alle indicazioni di cui al capoverso1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato:

  1. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi;

  2. il riferimento all’atto normativo che regola il segno;

  3. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.

Art. 6 Informazioni sul contenuto dell’elenco

L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.

Art. 7 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’immagazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doganale.

Art. 8 Domanda d’intervento all’AFD

Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli articoli 20, 21 o 22 LPSt.

Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.

La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’AFD

All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 19925 sulla protezione dei marchi.

Art. 10 Disposizione transitoria

I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova