RU 2015 3757
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci
in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 24 settembre 2015
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dell’aliquota di dazio per la voce di tariffa 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1104. Altri cereali lavorati di orzo per la fabbricazione 13.80
32 di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015.
24 settembre 2015 Direzione generale delle dogane: Rudolf Dietrich