RU 2015 4497

Ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura
(Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 3 cpv.2 lett. a, 2bis e 3

Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l’azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se:

  1. Concerne soltanto il testo francese 2bis Non ha diritto ai contributi una persona fisica o una società di persone che ha preso in affitto l’azienda da una persona giuridica, e:

  2. è attiva con funzioni dirigenziali per la persona giuridica; o

  3. possiede una partecipazione di più di un quarto del capitale azionario, sociale o di base o dei diritti di voto della persona giuridica.

Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell’azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.

Art. 4 cpv. 5 e 6

L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente avente diritto ai contributi.

Un membro della comunione ereditaria deve avere domicilio civile in Svizzera e il 1° gennaio dell’anno di contribuzione non deve avere ancora compiuto i 65 anni. La comunità ereditaria è tenuta a notificare tale persona all’autorità responsabile secondo l’articolo 98 capoverso2.

Art. 5 Volume di lavoro minimo

I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,20 USM.

Art. 14 cpv.2 frase introduttiva e 3

Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso1 lettere a–k, n e p e di cui all’allegato1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis, se tali superfici e alberi:

Per albero secondo il capoverso2 viene computata un’ara. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi.

Art. 55 cpv.1 frase introduttiva e lett. l e m, nonché 1bis e 7

I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità:

  1. Abrogata

  2. Abrogata 1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi:

  1. alberi da frutto ad alto fusto nei campi;

  2. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati.

Se su una superficie di cui al capoverso1 lettera a si trovano alberi che sono concimati, la superficie determinante per il contributo è ridotta di un’ara per albero concimato.

Art. 56 Livelli qualitativi

Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso1 lettere a–k e q nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.

Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso1 lettere a–f, n e o nonché per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a sono versati contributi del livello qualitativo II in via suppletiva ai contributi del livello qualitativo I.

I contributi del livello qualitativo I per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso1 e per gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis sono versati per al massimo la metà delle superfici che danno diritto a contributi di cui all’articolo 35, ad eccezione delle superfici di cui all’articolo 35 capoversi 5–7. Sono escluse dalla limitazione le superfici e gli alberi per i quali sono versati i contributi del livello qualitativo II.

Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso1 per la seguente durata:

  1. strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili: per almeno 100 giorni;

  2. maggesi da rotazione: per almeno un anno;

  3. maggesi fioriti, fasce di colture estensive in campicoltura e strisce su superficie coltiva: per almeno due anni;

  4. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis per la seguente durata:

  1. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;

  2. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II: per almeno otto anni.

I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predispone in un altro luogo la stessa superficie o lo stesso numero di alberi promuovendo meglio la biodiversità o migliorando la protezione delle risorse.

Art. 58 cpv. 5–10

La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale.

Si possono predisporre mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti di interconnessione.

Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale nonché attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità.

Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi autorizzate dall’UFAG per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità, dopo aver sentito l’UFAM. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno preferite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo.

Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN2, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all’allegato 4.

Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequenza dello sfalcio.

Art. 59 cpv.1, 1bis e 6

Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici di cui all’articolo 55 capoverso1 lettere a–f, n e o nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1bis lettera a presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.

Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi o siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN3, si può presumere che siano presenti qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità.

Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso1 lettere n e o, per la stessa superficie o per lo stesso albero sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.

Art. 60

Art. 61 cpv.1

La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l’articolo 55 capoverso 1bis.

Art. 62 cpv.1 e 2

Il contributo per l’interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:

  1. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’articolo 58 e all’allegato 4;

  2. soddisfano le esigenze del Cantone relative all’interconnessione;

  3. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.

Le esigenze del Cantone relative all’interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all’allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM.

Art. 78 cpv.3

Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con

kg di azoto disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione1.134.

Art. 79 cpv.2 lett. c

Per lavorazione rispettosa del suolo si intende:

c. la semina a lettiera in caso di lavorazione del suolo senza aratura.

Art. 94 cpv. 4

Non vi è alcuna riduzione per i gestori di cui all’articolo 4 capoversi 5 e 6.

Art. 100, rubrica e cpv.3

Modifiche nella domanda

Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai tipi di pagamenti diretti per cui ha fatto domanda, è tenuto a informare immediatamente il servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:

  1. il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo;

  2. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.

Art. 104 cpv. 6

Su indicazione dell’UFAG, redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza conformemente al capoverso 5.

Art. 105 cpv.2

Art. 115 cpv. 7

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti

Art. 115b Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 di Suisse-Bilanz, versione1.85, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per gli anni 2015 e 2016. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile.

Art. 118 cpv.2

II

Gli allegati1 e 4–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

I moduli complementari 6 e 7 possono essere consultati sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz, versione1.8 (moduli complementari 6 e 7), luglio 2015.

Allegato 1

(art. 13 cpv.1, 14 cpv.2, 16 cpv.2 e 3, 17 cpv.1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16) Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. N. 2 .1.1 e 2.1.11

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione1.126 o 1.137 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2015 e la versione1.13 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive dell’anno civile 2016. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive. 2.1.11 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella3 della Guida Suisse- Bilanz8 sono considerate come valori massimi per il bilancio di concimazione equilibrato. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa.

Art. N. 6 .2.4 lett. c

Categoria Agente patogeno / coltura Prodotti utilizzabili Utilizzabili nella PER solo di prodotti liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

c. Insetticidi Criocera Prodotti fitosanitari Tutti gli altri prodotti dei cereali a base di Diflubenzuron, fitosanitari autorizzati Teflubenzuron e Spinosad Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti Teflubenzuron, Novaluron, fitosanitari autorizzati Azadirachtin e Spinosad o a base di Bacillus thuringiensis

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione1.12, luglio 2014.

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti Categoria Agente patogeno / coltura Prodotti utilizzabili Utilizzabili nella PER solo di prodotti liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3 Afidi Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti delle patate da tavola, Pirimicarb, Pymetrozin e fitosanitari autorizzati dei piselli proteici, Flonicamid delle favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli Piralide del Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti mais da granella Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati

Art. N. 6 .3.4

6.3.4 Contro la piralide del mais da granella possono essere concesse autorizzazioni speciali soltanto fino al 31 dicembre 2017.

Allegato 4

(art. 58 cpv.1, 2, 4 e 9, 59 cpv.1, 62 cpv.1 lett. a e 2) Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

Art. N. 12 .1.2

12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi da frutto ad alto fusto nei campi che danno diritto ai contributi per azienda.

Art. N. 12 .1.8

Art. N. 12 .2

12.2 Livello qualitativo II 12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all’articolo 59. 12.2.2 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto nei campi deve essere di almeno 20 are e contenere almeno 10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. 12.2.4. La densità può ammontare al massimo al seguente numero di alberi per ettaro:

  1. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi;

  2. 100 ciliegi, noci e castagni.

12.2.5 La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al massimo. 12.2.6 Gli alberi vanno potati a regola d’arte. 12.2.7 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno costante. 12.2.8 Almeno un terzo degli alberi deve presentare un diametro della corona di oltre3 m. 12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un’altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame;

– i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II; – i maggesi fioriti; – i maggesi da rotazione; – la striscia su superficie coltiva; – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi. 12.2.10 La superficie computabile deve avere la seguente dimensione:

Numero di alberi Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.9 0–200 0,5 are per albero oltre 200 0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero 12.2.11 I criteri del livello qualitativo II possono essere adempiuti congiuntamente da più aziende. I Cantoni disciplinano la procedura.

Allegato 5

(art. 71 cpv.1 e 4) Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Art. N. 1 .1 lett. c

1.1 Per foraggio di base si intende:

c. per l’ingrasso di bovini: miscele di tutolo e chicchi della pannocchia di mais/tritello di pannocchie di mais/insilato di pannocchie di mais (corncob-mix); per le altre categorie di animali queste miscele sono considerate foraggio concentrato;

Art. N. 3 .1

3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI» dell’UFAG. Esso si basa sulla Guida Suisse-Bilanz. Si applica la versione1.129 o 1.1310 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile 2015 e la versione1.13 per il calcolo del bilancio foraggero dell’anno civile 2016. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.

Art. N. 3 .3

3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella3 della Guida Suisse- Bilanz11 sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Se vengono fatte valere rese superiori, queste vanno comprovate da una stima sulla resa. Il Cantone può respingere stime sulla resa non plausibili. Su richiesta del Cantone, il richiedente deve comprovare, a sue spese, la plausibilità delle sue stime sulla resa

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione1.12, luglio 2014.

La guida può essere consultata sul sito Internet: www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti

Allegato 6

(art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv.2, 4 e 5, 76 cpv. 1) Esigenze specifiche del programma SSRA e URA Lett. A n. 1.4 lett. d e i 1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero1.1 è ammessa nelle situazioni seguenti:

  1. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni;

  2. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati in box separati ad area unica o ad aree multiple oppure possono essere fissati durante al massimo due giorni in un’area di riposo separata se sono adempiute le esigenze di cui al numero1.2.

Lett. A n. 4.1 lett. b 4.1 Gli animali devono:

b. Concerne soltanto il testo francese Lett. B n. 1.4 1.4 L’ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera.

Lett. E n. 7.2 e 7.4 7.2 I punti fangosi, eccetto i pantani per yak, bufali e suini, devono essere recintati. 7.4 Per animale della specie equina presente sul pascolo deve essere disponibile una superficie di 8 are. Se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più animali, la superficie per animale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.

Allegato 7

(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv.1 e 86 cpv. 3) Aliquote dei contributi

Art. N. 3 .1.1,3.1.2 e 3.2.1

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

1. Prati sfruttati in modo estensivo

  1. Zona di pianura 1350 1650

  2. Zona collinare 1080 1620

  3. Zone di montagna I e II 630 1570

  4. Zone di montagna III e IV 495 1055 2. Terreni da strame Zona di pianura 1800 1700 Zona collinare 1530 1670 Zone di montagna I e II 1080 1620 Zone di montagna III e IV 855 1595 3. Prati sfruttati in modo poco intensivo

  5. Zona di pianura – zona di montagna II 450 1200

  6. Zone di montagna III e IV 450 1000 4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi 450 700 5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 2700 2300 6. Maggese fiorito 3800 7. Maggese da rotazione 3300 8. Fasce di colture estensive in campicoltura 2300 9. Striscia su superficie coltiva 3300 10. Vigneti con biodiversità naturale – 1100 11. Prato rivierasco lungo i corsi d’acqua 450 12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di – 150 specie nella regione d’estivazione 13. Superfici per la promozione della biodiversità – – specifiche di una regione 14. Strisce fiorite per impollinatori e altri 2500 organismi utili 3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:

1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 13.5 31.50 Noci 13.5 16.50 2. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati– – 3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:

  1. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi 500 fr.

  2. per ettaro delle superfici di cui al numero3.1.1 numeri 1–3, 5–11 e 13 1000 fr.

  3. per albero di cui al numero3.1.2 numeri1 e 2 5 fr.

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1) Riduzione dei pagamenti diretti

Art. N. 1 .5

1.5 Il Cantone o l’organo di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all’inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri2.1.3 e 2.1.4.

Art. N. 2 .2.5 lett. b e c

Concerne soltanto il testo francese

Art. N. 2 .3.1 lett. c

c. Registro delle uscite lacunoso, mancante, 200 fr. per specie animale interessata. errato o inutilizzabile per gli animali Se il registro delle uscite manca o l’uscita è delle specie bovina e caprina in stabula- riportata nel registro ma non è comprovata in zione fissa maniera credibile, anziché applicare le riduzioni secondo il punto2.3.1 lettere d–f vengono decurtati 4 punti per UBG. Se l’uscita non è riportata nel registro ma è comprovata in maniera credibile, non vengono applicate ulteriori riduzioni secondo il punto 2.3.1 lettere d–f.

Titolo prima del n. 2.4.1

2.4 Contributi per la biodiversità: contributi per la qualità

Art. N. 2 .4.11 lett. c

c. Q II: presenza di specie non indigene di arbusti e alberi; Nessuna riduzione; versameno di 5 diverse specie indigene di arbusti e alberi ogni mento del CQ II solo per le 10 m; meno del 20 % di arbusti spinosi nella fascia di arbusti siepi che adempiono le o nessun albero tipico del paesaggio ogni 30 m; larghezza, esigenze fascia inerbita esclusa, inferiore a2 m 2.4a Contributi per la biodiversità: contributo per l’interconnessione 2.4a.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d’interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai 2.4a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d’interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell’anno in corso e la restituzione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.4a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all’esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti. 2.4a.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell’inadempimento del periodo obbligatorio.

Art. N. 2 .7.1 primo par.

2.7.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di una percentuale dai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita sull’intera superficie inerbita dell’azienda o mediante un importo forfettario.

Art. N. 2 .8.6 lett. a

2.8.6 Detenzione di animali: aspetti generali

a. Elenco dell’effettivo di animali, giornale dei tratta- 50 fr. per documento menti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili Per l’elenco dell’effettivo di animali (art. 16d cpv. 4, all.1 n. 3.3 lett. e O sull’agricoltura la riduzione è applicata soltanto se la biologica) lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente

Art. N. 2 .9.10 lett. i e j

  1. La superficie per cavallo presente sul pascolo è inferiore a 8,0 are o a 60 punti 6,4 are se sulla stessa superficie sono presenti contemporaneamente cinque o più cavalli (all. 6 lett. E n. 7.4)

  2. Area di riposo Presenza di lettiera adeguata scarsa 10 punti non sufficiente- Presenza di lettiera adeguata troppo scarsa 40 punti mente ricoperta da un’adeguata Tutta la lettiera non adeguata 110 punti lettiera o con Area(e) di riposo con perforazioni 110 punti perforazioni (art. 75 cpv.2, all. 6 lett. D n. 1.3 lett. a)

Art. N. 2 .9.14 lett. f

  1. Superficie del suolo Presenza di lettiera adeguata scarsa 10 punti dell’ACE (tutta la super- Presenza di lettiera adeguata troppo ficie) non sufficiente- scarsa 40 punti mente ricoperta da un’adeguata lettiera Tutta la lettiera non adeguata 110 punti (art. 74 cpv. 5, all. 6 lett. B

  2. 1.1 lett. c)

Art. N. 2 .10.3 lett. a

a. Semina diretta: durante la semina smosso più del 25 % della 120 % dei contributi superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a bande fresate e strip till (semina a bande): durante la semina smosso più del 50 % della superficie del suolo (art. 79 cpv. 2) Semina a lettiera: senza aratura (art. 79 cpv. 2)

Art. N. 2 .11

Concerne soltanto il testo francese