RU 2015 45

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 17 dicembre 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza dell’8 giugno 20121 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 6

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 nella misura in cui l’attività in questione è finalizzata alla distruzione di armi chimiche o di impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche.

Art. 3 cpv. 6

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui ai capoversi1, 2, 4 e 5.

Art. 4 cpv. 3

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per rispettare i contratti esistenti o adempiere a scopi umanitari.

Art. 5 cpv. 5

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe:

  1. ai divieti di cui ai capoversi 2–4 per rispettare i contratti esistenti;

  2. ai divieti di cui ai capoversi 1–4 per adempiere a scopi umanitari.

Art. 9a Divieti in materia di beni culturali

Sono vietati l’importazione, l’esportazione, il transito, la vendita, la distribuzione, l’intermediazione e l’acquisto di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e di altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, compresi quelli elencati nell’allegato 9, qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni:

  1. siano stati rubati o sottratti ai legittimi proprietari;

  2. siano stati esportati illegalmente dalla Siria.

Si può ragionevolmente sospettare che i beni siano usciti illegalmente dalla Siria in particolare se costituiscono parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari di musei, archivi, biblioteche o istituzioni religiose della Siria.

Il divieto di cui al capoverso1 non si applica se si può dimostrare che:

  1. i beni culturali sono stati esportati dalla Siria prima del 19 maggio 2011;

  2. i beni culturali vengono restituiti ai legittimi proprietari in Siria in condizioni di sicurezza.

Art. 10 cpv. 3 lett. f–h

La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per:

  1. utilizzarli a scopi umanitari;

  2. distruggere armi chimiche o impianti destinati alla fabbricazione di armi chimiche;

  3. adempiere agli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari siriane.

Art. 12a Restrizione al sostegno finanziario al commercio

L’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae impegni a medio e lungo termine a copertura di operazioni con la Siria.

Pone limitazioni allorché assume impegni a breve termine a copertura di operazioni con la Siria.

Art. 13a Deroghe a scopi umanitari

La SECO può, d’intesa con i competenti uffici del DFAE, autorizzare deroghe a scopi umanitari ai divieti di cui agli articoli 12–13.

Art. 18 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 2–9, 10–14 e 16.

L’Ufficio federale dell’aviazione civile sorveglia l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 15.

L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 17.

L’Ufficio federale della cultura sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 9a.

Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto lʼallegato 9 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 17 dicembre 2014 alle ore 18.002.

17 dicembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione Corina Casanova

La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Allegato 9

Beni culturali Sono considerati beni culturali ai sensi dell’articolo 9a: 1. Reperti archeologici aventi più di 100 anni, provenienti da – scavi e scoperte terrestri o sottomarini, – siti archeologici, – collezioni archeologiche; 2. Elementi costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di 100 anni; 3. Quadri e pitture, diversi da quelli di cui ai numeri 4 o 5, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 4. Acquerelli, guazzi e pastelli fatti interamente a mano su qualsiasi supporto, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 5. Mosaici, diversi da quelli di cui ai numeri1 o 2, fatti interamente a mano, con qualsiasi materiale, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale diverse da quelle di cui al numero1, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 8. Fotografie, film e relativi negativi, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione, aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore; 10. Libri aventi più di 100 anni, isolati o in collezione; 11. Carte geografiche stampate aventi più di 200 anni; 12. Archivi di qualsiasi natura e supporto, comprendenti elementi aventi più di

anni; 13. a. collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;

b. collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico; 14. Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;

15. Altri oggetti d’antiquariato diversi da quelli di cui ai numeri da1 a 14:

  1. aventi fra 50 e 100 anni: – giocattoli, giochi – articoli di vetro – articoli di oreficeria – mobili – strumenti ottici, fotografici o cinematografici – strumenti musicali – orologeria – opere in legno – prodotti ceramici – arazzi – tappeti – carta da parati – armi,

  2. aventi più di 100 anni: