RU 2015 4569

Ordinanza
concernente il mercato del bestiame da macello e
della carne
(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 sul bestiame da macello è modificata come segue:

Art. 16 cpv.1 e 1bis

L’UFAG, tenendo conto della situazione del mercato, determina al massimo una volta per ogni periodo d’importazione, mediante decisione formale, i quantitativi delle categorie di carne e di prodotti carnei o dei pezzi di carne in esse contenuti che possono essere importati nel rispettivo periodo d’importazione; esso consulta preventivamente le cerchie interessate, rappresentate di regola dalle organizzazioni incaricate dei compiti definiti nell’articolo 26.

Nella determinazione dei quantitativi di cui al capoverso1, per lombi si intendono:

  1. i lombi non disossati, composti da scamone, filetto e controfiletto;

  2. i lombi disossati, sezionati nei singoli tagli scamone, filetto e controfiletto, se i singoli tagli sono dichiarati contemporaneamente in ugual numero per l’imposizione doganale; gli scamoni, i filetti e i controfiletti sminuzzati non sono considerati lombi.

Art. 19 Termine di pagamento

Per le quote del contingente assegnate per la durata di un periodo di contingentamento (anno civile) e per le quote dei contingenti doganali 101 e 102 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 20082 sul libero scambio1, il termine di pagamento è di 90 giorni per il primo terzo del prezzo di aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo, a decorrere dalla data in cui è emanata la decisione.

Per le altre quote del contingente il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data in cui è emanata la decisione.

Art. 20

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova