RU 2015 4897
Ordinanza del DFAE
concernente l’ordinanza sul personale federale
(O-OPers-DFAE)
Modifica del 19 novembre 2015
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
ordina:
I
L’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20021 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2
Appartengono ai servizi di carriera:
il servizio diplomatico;
il servizio consolare.
Art. 61 cpv. 2 lett. d
Non sono considerati viaggi di servizio:
d. le visite della persona di accompagnamento e dei figli;
Art. 81 Importo
(art. 81 OPers) Per ogni punto dell’indice inferiore a 95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 701 franchi l’anno.
Art. 84 Importo
(art. 81 OPers) L’indennità per mobilità ammonta a 6292 franchi l’anno.
Art. 88 Importo
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) L’importo forfettario si compone di un importo di base di 8067 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.
Titolo prima dell’art. 98
Sezione 8 Rimborso di visite
Art. 98 cpv. 3–6
Le spese di viaggio di cui al capoverso1 possono essere rimborsate anche se i figli risiedono con l’impiegato nel luogo d’impiego e si recano in visita dall’altro genitore che non risiede nel luogo d’impiego.
Se la persona di accompagnamento non risiede nel luogo d’impiego dell’impiegato, possono essere rimborsate le spese di viaggio per un massimo di due visite l’anno effettuate dalla persona di accompagnamento nel luogo d’impiego dell’impiegato o da quest’ultimo nel luogo di residenza della persona di accompagnamento. Se contemporaneamente si fa visita anche ai figli, possono essere rimborsate complessivamente, al massimo, le spese relative a due visite l’anno.
Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall’insorgere dello stesso.
Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.
Art. 99 cpv.1 e 2
Il diritto al rimborso delle visite è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.
Per le persone di accompagnamento e i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all’importo forfettario di cui al capoverso1.
Art. 101 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all’estero
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers)
Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l’autorizzazione del capo della rappresentanza all’estero.
Lo scopo, la qualità, l’entità e il tipo delle spese per la tutela degli interessi effettuate dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo di gestione annuale tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.
Art. 104 Importo forfettario
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers)
Hanno diritto a un importo forfettario gli impiegati che, nell’ambito della tutela degli interessi e d’intesa con il capo della rappresentanza all’estero, fanno inviti fuori casa o a casa con carattere di servizio.
Con l’importo forfettario sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, le spese per il maggior fabbisogno di guardaroba e per la custodia temporanea dei bambini, nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.
Art. 105
Abrogato
Art. 106 cpv. 2 e 4
L’importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capimissione e ai capiposto secondo la classe di funzione1 (categorie I–IV). Essi stessi assegnano, fatto salvo il capoverso 4, agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l’allegato 4.
All’importo forfettario per la tutela degli interessi secondo l’allegato 4 si applicano le seguenti disposizioni:
la classe di funzione 2 è riservata ai supplenti dei capimissione delle rappresentanze diplomatiche della categoria D5;
i capimissione e i capiposto ricevono dalla DR una raccomandazione relativa all’assegnazione delle classi di funzione 3–6 per funzione e per categoria di rappresentanza all’estero.
Art. 107 cpv.1
L’importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte, se la tutela degli interessi non corrisponde ai criteri fissati annualmente nel quadro del ciclo di gestione secondo l’articolo 101 capoverso 2.
Art. 121 cpv. 3
Per la riduzione e la restituzione del supplemento si applica per analogia l’articolo 107 capoverso1.
Art. 127 cpv.1
Gli impiegati ricevono per i figli un risarcimento forfettario delle spese di 1677 franchi per anno e per figlio, finché i figli vivono in comunione domestica con loro.
Art. 128 cpv. 3
La concessione di contributi alle spese di formazione è esclusa se, dal momento della loro assunzione, gli impiegati non hanno mai vissuto in comunione domestica con i figli.
Art. 156 lett. o
La DR emana istruzioni nei seguenti settori:
o. rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite (art. 94–99);
II
L’allegato 2 è modificato come segue:
Parte 2 lett. C
Abrogata
L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.
Allegato 4
(art. 106 e 121) Importi forfettari per la tutela degli interessi Ammontare delle indennità forfettarie Classe di funzione Impiegato Supplemento per persone di accompagnamento Capi delle rappresentanze Importi forfettari Importi forfettari
– cat. I 25 000 16 000
– cat. II 22 000 14 000
– cat. III 20 000 12 500
– cat. IV 18 000 11 500 Collaboratori
19 500 12 000
17 900 11 000
14 000 10 000
10 000 8 000
6 100 6 000
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
19 novembre 2015 Dipartimento federale degli affari esteri: Didier Burkhalter