RU 2015 4905
Ordinanza
sulle misure di prevenzione dei reati
in materia di prostituzione
del 18 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1,
ordina:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina la concessione di aiuti finanziari federali per misure attuate in Svizzera da organizzazioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera allo scopo di proteggere dai reati le persone che esercitano la prostituzione (misure di prevenzione).
Sezione 2 Misure di prevenzione
Art. 2 Obiettivi
Le misure di prevenzione devono contribuire a proteggere le persone che esercitano la prostituzione dai reati correlati all’esercizio della loro professione, segnatamente:
dall’uso della coercizione e della violenza nonché dalla limitazione della loro libertà d’azione;
dall’usura o dallo sfruttamento di uno stato di bisogno.
Art. 3 Tipi di misure e loro obiettivi
Sono considerate misure di prevenzione i programmi, le attività regolari e i progetti.
Si intende per:
programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che perseguono un obiettivo comune;
attività regolare: un campo d’azione permanente di un’organizzazione, impostato sul lungo termine;
c. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta allo scopo di raggiungere un obiettivo tenendo conto delle prescrizioni in termini di tempo, risorse e qualità.
Le misure sono mirate a:
sensibilizzare le persone che esercitano la prostituzione in merito a possibili reati nei loro confronti;
trasmettere informazioni e conoscenze od offrire consulenza alle persone che esercitano la prostituzione, segnatamente sul modo in cui proteggersi;
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle forme di reato nel settore della prostituzione, segnatamente: 1. i clienti, 2. le persone che mettono a disposizione locali per l’esercizio della prostituzione, 3. gli intermediari tra le persone che esercitano la prostituzione e i potenziali clienti.
Le misure possono ugualmente contemplare la creazione di basi scientifiche destinate alla prevenzione della criminalità.
Sezione 3 Aiuti finanziari
Art. 4 Principi
La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.
Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.
Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande conformemente all’articolo 13 capoverso2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu). In tale contesto sono considerate in primo luogo le misure di prevenzione che tengono conto degli obiettivi prioritari stabiliti annualmente e che soddisfano al meglio le condizioni per la concessione di aiuti finanziari in termini di qualità e impiego appropriato delle risorse.
Art. 5 Condizioni materiali per la concessione di aiuti finanziari
Gli aiuti finanziari sono concessi per le misure di prevenzione che:
conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
si propongono a lungo termine e hanno un effetto duraturo; e
c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.
Una misura può essere sostenuta al massimo tre volte.
Non sono concessi aiuti finanziari a misure che:
comprendono attività politiche e lobbistiche;
comporterebbero un impegno finanziario a lungo termine da parte della Confederazione.
Art. 6 Aliquota massima
Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della relativa misura. Sono computabili i costi direttamente connessi alla preparazione, all’attuazione e alla valutazione della misura.
Art. 7 Calcolo
Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:
del tipo e dell’importanza della misura;
dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione;
delle prestazioni fornite dai beneficiari dei contributi, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi.
Art. 8 Versamento
Fedpol può versare gli aiuti finanziari scaglionandoli in funzione del grado di attuazione della misura.
Sezione 4 Prescrizioni formali per la concessione di aiuti finanziari e procedura
Art. 9 Base legale e forma giuridica
La procedura per la concessione di aiuti finanziari è retta dalle disposizioni della
Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di:
una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu per l’attuazione di progetti;
un contratto ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 LSu per le attività regolari e i programmi.
La decisione formale o il contratto definiscono segnatamente:
lo scopo dell’aiuto finanziario;
l’importo dell’aiuto finanziario;
i rendiconti richiesti;
la garanzia della qualità.
Il contratto è concluso per una durata massima di quattro anni, con riserva della disponibilità creditizia.
Art. 10 Richieste
Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate a fedpol entro il 31 luglio dell’anno precedente l’inizio del periodo per cui è pianificato l’aiuto finanziario.
Le richieste devono permettere una valutazione completa dell’effetto preventivo perseguito. Le richieste devono contenere in particolare:
indicazioni complete sul richiedente;
una descrizione dettagliata della misura con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
lo scadenzario per l’attuazione della misura;
un preventivo dettagliato dei costi.
Fedpol stabilisce in una direttiva i dettagli della procedura di richiesta.
Art. 11 Esame delle richieste e decisione
Fedpol esamina le richieste e decide sulla concessione degli aiuti finanziari.
Consulta previamente il Cantone sul cui territorio la misura è destinata a produrre effetti.
Se ritiene una richiesta incompleta, dà al richiedente la possibilità di completarla.
Art. 12 Condizioni e oneri
La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 13 Obbligo di informazione e di rendiconto
I beneficiari dei contributi sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego degli aiuti finanziari e a permettergli di consultare i documenti pertinenti.
Devono presentare a fedpol un rapporto finale in cui illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione o al contratto.
Art. 14 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione
I beneficiari dei contributi sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari concessi da fedpol nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.
Sezione 5 Valutazione
Art. 15
Fedpol valuta periodicamente l’appropriatezza e l’efficacia della presente ordinanza.
Riferisce periodicamente al Dipartimento federale di giustizia e polizia i risultati della valutazione.
Può affidare la valutazione a specialisti esterni.
Sezione 6 Entrata in vigore
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |