RU 2015 5023

Ordinanza
sulla gestione immobiliare e la logistica
della Confederazione
(OILC)

Modifica del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 5 dicembre 20081 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art.1

Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Oggetto, obiettivi strategici e principi

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv.3 lett. d

Nell’ambito della logistica essa persegue i seguenti obiettivi strategici:

d. centralizzazione della pubblicazione ufficiale dei dati su supporti elettronici, cartacei, CD e altro;

Art. 9 cpv. 1bis e 2 lett. f

Tengono conto in modo equilibrato, durante tutte le fasi della gestione immobiliare, delle tre dimensioni della sostenibilità, ossia della dimensione sociale, di quella economica e di quella ambientale. Ai sensi dell’articolo 27, il DFF emana istruzioni sulla gestione sostenibile degli immobili. Tali istruzioni e le corrispondenti raccomandazioni della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)2 sono determinanti per l’attuazione della gestione sostenibile degli immobili.

www.kbob.ch > Pubblicazioni / Raccomandazioni / Modelli di contratti > Costruire in modo sostenibile

Nell’ambito della direzione strategica, essi adempiono segnatamente i seguenti compiti:

f. Abrogata

Art. 10 Esigenze delle OU

Gli OCI tengono conto in modo appropriato delle esigenze delle OU nell’ambito dei loro compiti. All’UFCL si applicano inoltre i disciplinamenti speciali di cui all’articolo 21.

Art. 13 cpv. 4

Per l’acquisto e la vendita d’immobili l’Ufficio federale delle strade è equiparato agli altri OCI.

Art. 21 lett. d

Si applicano disciplinamenti speciali:

d. per l’utilizzazione e l’esercizio di costruzioni civili della Confederazione; l’UFCL emana istruzioni in proposito.

Art. 22 Servizi logistici per eventi

L’UFCL fornisce servizi logistici di cui il Consiglio federale, i capi dei dipartimenti o il cancelliere della Confederazione, come pure altri magistrati di rango superiore della Confederazione, necessitano per realizzare eventi speciali, quali il ricevimento di Capodanno, i ricevimenti di Stato, le visite di lavoro, gli onori militari, la gita annuale del Consiglio federale e le conferenze stampa.

Art. 37 cpv.1 lett. c

Per l’eliminazione di divergenze d’opinione nel settore della logistica sono competenti, per l’UFCL, nel primo livello:

c. il capo della Divisione produzione, per i processi relativi alla produzione su mandato.

II

L’ordinanza del 21 novembre 20073 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 4

L’UFG emana direttive per il calcolo dei costi di costruzione riconosciuti.

Art. 15 cpv.3

Nel singolo caso, l’UFG al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d’ampliamento o di trasformazione, adatta i costi riconosciuti al rincaro secondo le proprie direttive (art. 13 cpv. 4).

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova