RU 2015 517

Ordinanza
sul controllo dei composti chimici
utilizzabili a scopi civili e militari
(Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Modifica del 28 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 21 agosto 20131 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 4

Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella1 ai seguenti scopi, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo:

  1. per le finalità connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica;

  2. per le finalità connesse alla sicurezza di un impianto dell’Amministrazione federale centrale.

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e nonché 3

Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti:

e. la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.

Abrogato

Art. 19 cpv. 2

I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 4 e 15 capoverso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le traduzioni da altre lingue devono essere autenticate.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova