RU 2015 517
Ordinanza
sul controllo dei composti chimici
utilizzabili a scopi civili e militari
(Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Modifica del 28 gennaio 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 21 agosto 20131 sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 4
Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella1 ai seguenti scopi, se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo:
per le finalità connesse alla ricerca, alla medicina o alla farmaceutica;
per le finalità connesse alla sicurezza di un impianto dell’Amministrazione federale centrale.
Art. 14 cpv. 2
Abrogato
Art. 15 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e nonché 3
Se l’esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti:
e. la conferma che il composto chimico non sarà riesportato.
Abrogato
Art. 19 cpv. 2
I certificati del Paese di destinazione di cui agli articoli 13 capoverso 4 e 15 capoverso 2 possono essere redatti in tedesco, francese, italiano o in inglese. Le traduzioni da altre lingue devono essere autenticate.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.
28 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |