RU 2015 5685
Ordinanza
sull’approvvigionamento elettrico
(OAEl)
Modifica del 4 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
Determinazione del costo medio ponderato del capitale
Art. N. 2 .3
2.3 Le variazioni del tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi vengono prese in considerazione già nel caso in cui il relativo valore limite sia superato, in senso positivo o negativo, una sola volta. Il supplemento di solvibilità viene fissato in funzione dell’entità del tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi. Se quest’ultimo è uguale o inferiore allo 0,5 per cento, il valore del supplemento di solvibilità è determinato in base alla media degli ultimi cinque anni. Se il tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi è superiore allo 0,5 per cento, il valore del supplemento di solvibilità è determinato in base alla media annua dell’anno civile precedente.
Art. N. 6 .2
6.2. Si applicano i seguenti valori forfettari:
minore dello 0,5 per cento: 0,50 per cento;
uguale o maggiore dello 0,5 per cento e minore dell’1 per cento: 0,75 per cento
uguale o maggiore dell’1 per cento e minore dell’1,5 per cento:1,25 per cento
uguale o maggiore dell’1,5 per cento e minore del 2 per cento:1,75 per cento
uguale o maggiore del 2,0 per cento e minore del 2,5 per cento: 2,25 per cento
uguale o maggiore del 2,5 per cento e minore del 3,0 per cento: 2,75 per cento
uguale o maggiore del 3,0 per cento e minore del 3,5 per cento 3,25 per cento
uguale o maggiore del 3,5 per cento e minore del 4,0 per cento: 3,75 per cento
uguale o maggiore del 4,0 per cento e minore del 4,5 per cento: 4,25 per cento
uguale o maggiore del 4,5 per cento e minore del 5,0 per cento: 4.75 per cento
uguale o maggiore del 5,0 per cento: 5,00 per cento
Art. N. 6 .3
6.3. I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3), sono 0,5,1,0,1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0 per cento.
Art. N. 7 .3
7.3. Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:
minore dello 0,625 per cento: 0,50 per cento;
uguale o maggiore dello 0,625 per cento e minore dello 0,875 per cento: 0,75 per cento
uguale o maggiore dello 0,875 per cento e minore dell’1,125 per cento:1,00 per cento
uguale o maggiore dell’1,125 per cento e minore dell’1,375 per cento:1,25 per cento
uguale o maggiore dell’1,375 per cento e minore dell’1,625 per cento:1,50 per cento
uguale o maggiore dell’1,625 per cento e minore dell’1,875 per cento:1,75 per cento
uguale o maggiore dell’1,875 per cento: 2,00 per cento
Art. N. 7 .4
7.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3), sono 0,625, 0,875,1,125,1,375,1,625 e 1,875 per cento.
Art. N. 8
8. Disposizione transitoria della modifica del 4 dicembre 2015 Per l’anno tariffario 2016 il calcolo del costo medio ponderato del capitale si determina sul diritto previgente.