RU 2015 5799
Ordinanza
sull’abrogazione di atti normativi concernenti
le riserve di crisi
del 4 dicembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 26a capoverso3 della legge federale del 20 dicembre 19851 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali, ordina:
Articolo unico Dal 1° gennaio 2016 sono abrogate: 1. la legge federale del 20 dicembre 19852 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali; 2. l’ordinanza del 9 agosto 19883 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali; 3. l’ordinanza dell’11 marzo 19524 sulle riserve di crisi; 4. l’ordinanza del DEFR del 12 dicembre 20085 concernente l’ultima liberazione generale delle riserve di crisi.
4 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |