RU 2016 1171

Ordinanza
concernente l’esecuzione della legislazione sui trapianti

del 23 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti

Art. 1 cpv.3

L’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati autogeni è retto dagli articoli2, 48 e 49; l’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati allogeni è retto inoltre dagli articoli 2–12.

Art. 2 cpv.1 lett. c e d

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. espianti standardizzati: 1. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine umana, laddove questi organi, tessuti o cellule: – sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante, oppure – non sono destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore, 2. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine animale;

  2. manipolazione rilevante: 1. la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare, 2. la modificazione genetica di cellule, 3. la differenziazione o l’attivazione di cellule.

2. Ordinanza del 16 marzo 20072 sull’attribuzione di organi

Art. 4 frase introduttiva

Le persone non domiciliate in Svizzera, che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso2 lettere b e c della legge dell’8 ottobre 20043 sui trapianti, sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo3 e se:

Art. 37 cpv.2

Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso2 della legge dell’8 ottobre 20044 sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso1 possono essere conclusi per tutti gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore a quello del ricevente estero.

3. Ordinanza del 17 ottobre 20015 sull’autorizzazione dei medicamenti

Art. 1 cpv.2 e 3

Fatta eccezione per gli articoli 15, 16 e 35, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20076 sui trapianti.

Gli articoli 17–26 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c numero2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.

4. Ordinanza del 17 ottobre 20017 sui medicamenti

Art. 1 cpv. 1bis e 1ter

Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20078 sui trapianti.

L’articolo

non si applica agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c numero2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.

5. Ordinanza del 17 ottobre 20019 sulla pubblicità dei medicamenti

Art. 1 cpv. 1bis

Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2016.

23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr