RU 2016 1171
Ordinanza
concernente l’esecuzione della legislazione sui trapianti
del 23 marzo 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti
Art. 1 cpv.3
L’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati autogeni è retto dagli articoli2, 48 e 49; l’impiego di organi, tessuti o cellule utilizzati nella fabbricazione di espianti standardizzati allogeni è retto inoltre dagli articoli 2–12.
Art. 2 cpv.1 lett. c e d
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
espianti standardizzati: 1. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine umana, laddove questi organi, tessuti o cellule: – sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante, oppure – non sono destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore, 2. i prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine animale;
manipolazione rilevante: 1. la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare, 2. la modificazione genetica di cellule, 3. la differenziazione o l’attivazione di cellule.
2. Ordinanza del 16 marzo 20072 sull’attribuzione di organi
Art. 4 frase introduttiva
Le persone non domiciliate in Svizzera, che non rientrano nei gruppi di persone di cui all’articolo 17 capoverso2 lettere b e c della legge dell’8 ottobre 20043 sui trapianti, sono iscritte nella lista d’attesa se adempiono le condizioni di cui all’articolo3 e se:
Art. 37 cpv.2
Per i pazienti di cui all’articolo 18 capoverso2 della legge dell’8 ottobre 20044 sui trapianti, gli accordi secondo il capoverso1 possono essere conclusi per tutti gli organi per i quali in Svizzera non è possibile selezionare un ricevente con un grado di priorità uguale o superiore a quello del ricevente estero.
3. Ordinanza del 17 ottobre 20015 sull’autorizzazione dei medicamenti
Art. 1 cpv.2 e 3
Fatta eccezione per gli articoli 15, 16 e 35, la presente ordinanza si applica per analogia anche al trattamento di espianti standardizzati di cui all’articolo2 capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20076 sui trapianti.
Gli articoli 17–26 non si applicano agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c numero2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
4. Ordinanza del 17 ottobre 20017 sui medicamenti
Art. 1 cpv. 1bis e 1ter
Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 20078 sui trapianti.
L’articolo
non si applica agli espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera c numero2 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
5. Ordinanza del 17 ottobre 20019 sulla pubblicità dei medicamenti
Art. 1 cpv. 1bis
Essa si applica per analogia anche alla pubblicità professionale e alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo2 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2016.
23 marzo 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |