RU 2016 1275
Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
Convenzione del 7 maggio 1965
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza
RS 0.672.971.41; RU 1967 92
Protocollo del 28 febbraio 2011 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992
Comunicazione della Svezia concernente l’applicazione dell’articolo 26 paragrafo 5 della Convenzione del 7 maggio 1965 come emendata da questo Protocollo
Art. Cifra 3 ad art. 26 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione
Mediante nota del 19 gennaio 2016 e secondo la cifra 3 del Protocollo del 28 febbraio 2011, il Ministero degli affari esteri della Svezia ha comunicato che l’articolo 26 paragrafo 5 della Convenzione come emendata da questo Protocollo è applicabile dal 12 ottobre 2014.
sul reddito e sulla sostanza. Conv. con la Svezia