RU 2016 1943

Ordinanza
sull’Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)

Modifica del 25 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2 lett. g

Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:

g. riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 20152 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP).

Art. 2 lett. f

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

f. secondo l’articolo 7 capoversi1 e 2 LVP3.

Art. 3 cpv. 2bis

Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi1 e 2 LVP4 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.