RU 2016 1943
Ordinanza
sull’Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)
Modifica del 25 maggio 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2 lett. g
Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
g. riceve informazioni dalle persone e dalle istituzioni di cui all’articolo 7 della legge federale del 18 dicembre 20152 concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP).
Art. 2 lett. f
L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:
f. secondo l’articolo 7 capoversi1 e 2 LVP3.
Art. 3 cpv. 2bis
Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi1 e 2 LVP4 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.