RU 2016 2645

Ordinanza
sulla maturità professionale federale
(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

Modifica del 6 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 giugno 20091 sulla maturità professionale è modificata come segue:

Art. 23 Diplomi di lingue straniere riconosciuti

La SEFRI può riconoscere i diplomi di lingue straniere.

Per i candidati che sostengono un esame per l’ottenimento di un diploma di lingue straniere riconosciuto tale esame sostituisce l’esame finale nella materia corrispondente. Ciò vale anche nel caso in cui il diploma, riconosciuto all’inizio dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale, perda tale riconoscimento in un secondo tempo.

Le scuole professionali convertono il risultato dell’esame di lingue straniere nella nota d’esame conformemente all’articolo 24 capoverso1.

L’esame di lingue straniere sostenuto prima dell’inizio dell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale sostituisce l’esame finale solo se:

  1. il diploma di lingue straniere è stato effettivamente conseguito; e

  2. quando si è svolto il diploma di lingue straniere era riconosciuto dalla SEFRI.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

6 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr