RU 2016 2697

Ordinanza del DFI
che stabilisce il contributo per la prevenzione generale
delle malattie

del 1° luglio 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 20 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie,
ordina:

Art. 1 Contributo

Il contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie ammonta a 4,80 franchi per assicurato. Questo importo non sarà più aumentato almeno fino alla fine del 2024.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset RS 832.108