RU 2016 2969

Ordinanza
sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari,
dei beni militari speciali e dei beni strategici
(Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI)

del 3 giugno 2016 (RU 2016 2195, RS 946.202.1)

Art. 23 cpv. 1

Invece di:

Chiunque intende esportare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.

Leggasi:

Chiunque intende importare beni di cui all’allegato 2 parte 1 deve confermare per scritto all’UFE di essere a conoscenza del fatto che i beni sottostanno a obblighi internazionali l’innovazione.

23 agosto 2016 Cancelleria federale