RU 2016 2993
Legge federale
sull’imposizione degli oli minerali
(LIOm)
Modifica del 18 marzo 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151,
decreta:
I
La legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 1bis e 3
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esenzione dall’imposta per le merci di cui al capoverso1 lettere g e h; l’autorità fiscale disciplina la procedura.
Abrogato
Art. 18 cpv. 1bis e 1ter
L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.
La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.