RU 2016 2993

Legge federale
sull’imposizione degli oli minerali
(LIOm)

Modifica del 18 marzo 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151,
decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1bis e 3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni per l’esenzione dall’imposta per le merci di cui al capoverso1 lettere g e h; l’autorità fiscale disciplina la procedura.

Abrogato

Art. 18 cpv. 1bis e 1ter

L’imposta riscossa sui carburanti utilizzati da imprese di trasporto concessionarie della Confederazione è restituita integralmente o in parte.

La parte d’imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale è restituita.