RU 2016 3919

Ordinanza
sugli emolumenti in materia di stato civile
(OESC)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 19991 sugli emolumenti in materia di stato civile è modificata come segue:

Art. 13 cpv.1 lett. c

Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

II

Gli allegati1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 4 cpv.1 lett. a) Prestazioni degli uffici dello stato civile N. I.3.4 e III.9.4 I. Divulgazione di dati dello stato civile 3.4 Abrogato III. Matrimonio e unione domestica registrata 9.4 Abrogato

Allegato 2

(art. 4 cpv.1 lett. b) Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile N. I.1 I. Disbrigo di domande 1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP) 200