RU 2016 4179
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
Modifica del 26 ottobre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 12 lett. i e j
Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell’1,25 per cento al minimo;
per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017: dell’1 per cento al minimo.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |