RU 2016 4179

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 12 lett. i e j

Sull’avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

  1. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016: dell’1,25 per cento al minimo;

  2. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2017: dell’1 per cento al minimo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr