RU 2016 4503
Ordinanza
concernente la legge federale relativa alla
Convenzione internazionale per la protezione di tutte
le persone dalla sparizione forzata
del 2 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli4 capoverso3 e 9 capoverso3 della legge federale del 18 dicembre 20151 relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (legge),
ordina:
Sezione 1 Rete
Art. 1 Servizi di coordinamento
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è il servizio di coordinamento della Confederazione ai sensi dell’articolo4 capoverso2 della legge. 2I Cantoni comunicano al servizio di coordinamento della Confederazione gli organi da essi designati come servizi di coordinamento a livello cantonale e lo informano in merito a qualsiasi cambiamento a questo riguardo.
Art. 2 Comunicazione
La comunicazione tra il servizio di coordinamento della Confederazione e i servizi di coordinamento dei Cantoni nonché i servizi federali competenti in materia di esecuzione di ordini di privazione della libertà avviene in modo protetto.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia definisce i requisiti tecnici di questa comunicazione.
Art. 3 Contenuto della richiesta di informazioni
La richiesta di informazioni deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo e numero telefonico del richiedente;
nome, cognome, data di nascita e nazionalità della persona cercata, nonché stato civile e indirizzo se noti;
indicazioni in merito al rapporto tra il richiedente e la persona cercata;
indicazioni in merito all’ultimo contatto intercorso tra il richiedente e la persona ricercata;
motivi su cui si fonda il sospetto di sparizione forzata.
Art. 4 Termini di trattamento
Dopo aver ricevuto una richiesta di informazioni completa, il servizio di coordinamento della Confederazione avvia prontamente la ricerca nella rete.
Per ogni ricerca nella rete, esso fissa un termine di risposta conformemente all’articolo 6 capoversi2 e 3 della legge.
Questo termine è di 6 giorni lavorativi. Può essere adeguatamente abbreviato se le circostanze rendono la richiesta particolarmente urgente. Può invece essere prolungato se la ricerca risulta particolarmente laboriosa.
Art. 5 Contenuto degli accertamenti
Entro il termine fissato, i servizi di coordinamento dei Cantoni e i servizi federali competenti accertano se la persona cercata si trova in stato di privazione della libertà. La ricerca si limita alle istituzioni che eseguono ordini di privazione della libertà in spazi chiusi.
Oltre alle indicazioni menzionate nell’articolo 6 capoverso3 della legge, al servizio di coordinamento della Confederazione vengono anche comunicate le modalità con cui la persona cercata può essere contattata per ottenere il suo consenso.
Se lo scopo dell’istruzione impone di rinunciare all’avviso secondo l’articolo 214 capoverso2 del Codice di procedura penale2, il servizio di coordinamento del Cantone o il servizio federale competente ne informa prontamente il servizio di coordinamento della Confederazione.
Art. 6 Consenso della persona cercata
Il consenso della persona cercata secondo l’articolo 7 capoverso2 della legge deve essere espresso per scritto o comprovato in un’altra forma.
Sezione 2 Trattamento dei dati da parte del servizio di coordinamento
della Confederazione
Art. 7 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti
Il servizio di coordinamento della Confederazione tratta i dati nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol. Tali dati vengono registrati separatamente da altri dati.
Art. 8 Dati trattati
Devono essere memorizzati i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, nazionalità e stato civile della persona privata della libertà;
giorno, inclusi ora e luogo, in cui la persona è stata privata della libertà, nonché autorità che ha privato la persona della libertà;
autorità che ha ordinato la privazione della libertà e motivi di tale decisione;
autorità competente per la vigilanza sulla privazione della libertà;
luogo di detenzione, giorno e ora dell’ingresso in questo luogo e autorità responsabile di tale luogo;
indicazioni relative allo stato di salute della persona privata della libertà;
giorno e ora del rilascio o del trasferimento a un altro luogo di detenzione, destinazione e autorità competente del trasferimento;
in caso di morte durante il periodo di privazione della libertà, circostanze e cause del decesso e luogo dove si trova la salma;
indicazioni necessarie per prendere contatto con la persona cercata;
nome, cognome, data di nascita e nazionalità del richiedente;
indirizzo del richiedente;
indicazioni in merito al rapporto tra il richiedente e la persona cercata;
indicazioni in merito all’ultimo contatto intercorso tra il richiedente e la persona cercata;
indicazioni in merito ai motivi su cui si fonda il sospetto di sparizione forzata;
atti e corrispondenza in relazione alla richiesta di informazioni.
Art. 9 Diritto di accesso
I collaboratori di fedpol responsabili della conduzione del servizio di coordinamento della Confederazione possono registrare, modificare e distruggere i dati nella misura in cui ciò sia necessario all’adempimento dei loro compiti legali.
Art. 10 Durata di conservazione e archiviazione
I dati inseriti nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti sono distrutti 20 anni dopo la prima registrazione.
L’archiviazione dei dati si basa sull’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati e sulle disposizioni della legge federale del 26 giugno 19984 sull’archiviazione.
Sezione 3 Disposizione finale
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr