RU 2016 4927
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 9 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 96 della legge federale del 18 marzo 19943 sull’assicurazione malattie (legge/LAMal); visto l’articolo 82 capoverso2 della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
Art. 45, rubrica e cpv. lett. b1
Autorizzazione
Le levatrici devono attestare:
b. un’attività pratica di due anni effettuata: 1. presso una levatrice autorizzata conformemente alla presente ordinanza, 2. nel reparto d’ostetricia di un ospedale, 3. in un gabinetto medico specializzato, o
4. in un’organizzazione delle levatrici sotto la direzione di una levatrice;
Art. 45a Organizzazioni delle levatrici
Le organizzazioni delle levatrici sono autorizzate se:
sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 45;
dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attività, l’effettuazione di prestazioni di maternità di buona qualità e adeguate.
Art. 46 cpv.1 lett. f
Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
f. neuropsicologo.
Art. 50 lett. b
I logopedisti devono attestare:
b. un’attività pratica di due anni nel campo della logopedia clinica con esperienza preponderante nel campo della terapia degli adulti, di cui: 1. almeno un anno deve essere assolto in un ospedale sotto la direzione di un medico specialista (otorinolaringologia, psichiatria, pedopsichiatria, foniatria o neurologia) coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza, 2. un anno può essere assolto nel gabinetto medico o in un’organizzazione di logopedia autorizzata ai sensi della presente ordinanza sotto la direzione di un medico specialista coadiuvato da un logopedista che soddisfa le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
Art. 50b Neuropsicologi
I neuropsicologi devono attestare:
il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto e di un titolo di perfezionamento federale o equivalente riconosciuto in neuropsicologia secondo la legge del 18 marzo 20116 sulle professioni psicologiche (LPPsi); oppure
il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto secondo la LPPsi e di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi.
Art. 51 lett. e, 52 lett. e, 52a lett. e 52b lett. e
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 52c Organizzazioni di logopedia
Le organizzazioni di logopedia sono autorizzate se:
sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50;
dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo d’attività;
partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo d’attività, una logopedia di buona qualità e adeguata.
Art. 54 cpv.3 lett. b e 4
I laboratori che, per mandato di un altro fornitore di prestazioni autorizzato, eseguono altre analisi oltre quelle attinenti all’ambito delle cure di base, sono autorizzati se:
b. il direttore ai sensi della lettera a attesta un titolo di perfezionamento in medicina di laboratorio rilasciato dall’Associazione «I laboratori medici della Svizzera» (FAMH) o ritenuto equipollente ad esso.
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 54a Procedura e tasse
L’UFSP decide in merito alle domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo gli articoli 54 capoverso
lettera b.
Per la decisione secondo il capoverso1 è riscossa una tassa. Essa è commisurata al tempo impiegato, ma non deve superare 3000 franchi.
Se sono necessarie spese straordinarie, segnatamente se la domanda è giudicata lacunosa o incompleta ed è rinviata per essere migliorata, la tassa può superare l’importo massimo secondo il capoverso2; non può tuttavia superare 5000 franchi.
La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda della competenza specifica richiesta e della classe di funzione del personale incaricato.
Può essere fatturato un congruo anticipo delle spese.
Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.
II
Disposizione transitoria della modifica del 9 dicembre 2016 Le domande di riconoscimento dell’equipollenza di titoli di perfezionamento in medicina di laboratorio secondo l’articolo 54a, presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 9 dicembre 2016, sono rette dal diritto vigente.
III
L’ordinanza del 14 febbraio 20078 sugli esami genetici sull’essere umano è modificata come segue:
Art. 6 cpv.3
L’UFSP decide sull’equivalenza dei titoli esteri con i titoli di cui al capoverso 1 lettere a–e.
Art. 11 cpv.2
IlDipartimento federale dell’interno (DFI) determina gli esami geneticomolecolari che i laboratori diretti da uno specialista con un titolo di cui all’articolo 6 capoverso1 lettere b–f possono effettuare. A tal fine, tiene conto dei requisiti tecnici necessari all’esecuzione dei singoli esami.
IV
Fatto salvo il capoverso2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
Gli articoli 46 capoverso1 lettera f e 50b entrano in vigore il 1° luglio 2017.
9 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.