RU 2016 659

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Bielorussia

Modifica del 29 febbraio 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:

I

L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016 alle ore 18.004.

29 febbraio 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).