RU 2016 659
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Bielorussia
Modifica del 29 febbraio 2016
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016 alle ore 18.004.
29 febbraio 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).