RU 2016 665

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea

Modifica del 3 marzo 2016

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:

I

L’allegato 32 dell’ordinanza del 25 ottobre 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2016 alle ore 18.004.

3 marzo 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

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Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).