RU 2016 665
Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti della
Repubblica popolare democratica di Corea
Modifica del 3 marzo 2016
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:
I
L’allegato 32 dell’ordinanza del 25 ottobre 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea è modificato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 4 marzo 2016 alle ore 18.004.
3 marzo 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
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