RU 2016 739

Ordinanza
sulla navigazione aerea
(ONA)

Modifica del 17 febbraio 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Art. 77 Principi

Il sistema di segnalazione secondo gli articoli 77–77e ha lo scopo di migliorare la sicurezza della navigazione aerea. Esso si fonda sul regolamento (UE) n. 376/2014 2.

Sono fatti salvi gli altri obblighi di dichiarazione previsti dal diritto federale.

Il regolamento (UE) n. 376/2014 si applica anche agli aeromobili elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 216/20083.

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

Regolamento ( (CE) Nr. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

Tutti gli eventi da segnalare sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/10184.

Art. 77a –77c

Abrogati

Art. 77e Controversie concernenti la protezione delle fonti d’informazione

Il DATEC è l’organismo competente previsto all’articolo 16 paragrafo 12 del regolamento (UE) n. 376/20145.

Art. 77f e 77g

Abrogati

Art. 106 cpv.1 lett. a n. 2 e 3

L'autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:

a. dispone delle seguenti garanzie: 2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli, 3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e

Art. 107 cpv. 2

Abrogato

Art. 132a, rubrica e cpv. e 41

Copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri

La copertura minima a titolo di responsabilità civile verso i passeggeri ammonta a 250 000 diritti speciali di prelievo per passeggero. Per l’esercizio non commerciale di un aeromobile con un peso al decollo inferiore o uguale a 2700 kg, la copertura minima può essere inferiore a questa somma ma deve ammontare almeno a 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero.

Il presente articolo non si applica agli alianti da pendio (art. 132b).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’accordo sul trasporto aereo (cfr. nota a piè di pagina ad art. 13).

Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv.1.

Inserire prima del titolo del capitolo 72

Art. 132b Responsabilità dei piloti di alianti da pendio nei confronti dei passeggeri

In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l’esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni6.

Gli articoli 123, 124 capoverso1, 126 capoversi1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.

Il DATEC stabilisce la copertura minima.

Art. 141a lett. d

In virtù dell’articolo 91 capoverso1 lettera i LNA, è punito chiunque:

d. viola l’articolo 4 paragrafo1 del regolamento (UE) n. 376/20147.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016, fatto salvo quanto disposto al capoverso 2.

Gli articoli 132a capoverso 4 e 132b entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

17 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Cfr. nota a piè di pagina ad art. 77 cpv.1.