RU 2017 1653
Ordinanza del DFF
sull’Ufficio centrale di compensazione
(Ordinanza UCC)
Modifica del 13 marzo 2017
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:
I
L’ordinanza UCC del 3 dicembre 20081 è modificata come segue:
Art. 1 Composizione
L’Ufficiocentrale di compensazione (UCC) è una divisione principale dell’Amministrazione federale delle finanze (AFF).
Esso si compone delle unità seguenti: Finanze e Registri centrali (FRC), Cassa federale di compensazione (CFC) con la Cassa di compensazione per assegni familiari (CAF-CFC), Cassa svizzera di compensazione (CSC) e Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE). Queste unità sono appoggiate dagli stati maggiori e dai servizi di sostegno dell’UCC.
Sempreché le leggi federali o le ordinanze facciano riferimento all’UCC, quest’ultimo designa l’unità FRC, a eccezione delle disposizioni seguenti:
articoli 113 capoverso1 e 211 OAVS;
articolo 9 dell’ordinanza del 2 dicembre 19962 concernente l’amministrazione dei fondi di compensazione dell’AVS, dell’AI e delle IPG;
articolo 9 capoverso3 dell’ordinanza del 17 febbraio 20103 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF).
Art. 5 Revisione e vigilanza materiale
La vigilanza finanziaria dell’UCC è esercitata dal Controllo federale delle finanze (CDF) secondo la legge del 28 giugno 19674 sul Controllo delle finanze. Il CDF è appoggiato dall’Ispettorato interno dell’UCC.
La revisione della CFC, inclusa la CAF-CFC, e della CSC compete agli organi di revisione designati dall’AFF. Le revisioni sono eseguite conformemente agli articoli
della legge federale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), nonché 159 e 160 OAVS. La portata della revisione include gli stati maggiori e i servizi di sostegno, sempreché essi siano pertinenti per la revisione. L’Ispettorato interno dell’UCC fornisce agli organi di revisione i rapporti necessari a tal fine.
Il CDF e gli organi di revisione di cui al capoverso2 definiscono annualmente il piano di revisione e coordinano le revisioni. Il CDF informa gli organi di revisione sui rapporti redatti in virtù degli articoli 68 LAVS e 169 capoverso 2 OAVS e li mette a loro disposizione.
È fatta salva la vigilanza materiale esercitata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sulle unità FRC, CFC, CSC e UAIE, nonché dai Cantoni sulla CAF-CFC.
Art. 6
Abrogato
Art. 7
Le rappresentanze svizzere all’estero sostengono le unità FRC, CSC e UAIE nell’applicazione dell’assicurazione facoltativa secondo l’articolo3 dell’ordinanza del 26 maggio 19616 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).
Art. 9 cpv.2
D’intesa con l’UFAS, la CFC può affidare a organi di revisione esterni il controllo dei datori di lavoro.
Art. 10 cpv.1
Le spese amministrative della CFC sono fissate dal direttore dell’UCC e iscritte nel preventivo della CFC.
Art. 15 cpv.1
La CAF-CFC fissa i contributi dei datori di lavoro secondo le disposizioni cantonali, d’intesa con la CFC e il direttore dell’UCC.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
13 marzo 2017 Dipartimento federale delle finanze: Ueli Maurer