RU 2017 1687

Comunicazione
concernente la perdita d’oggetto dell’allegato 2

della legge federale del 18 dicembre 1987

sul diritto internazionale privato

Con la sua entrata in vigore il 1° aprile 2017, la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 20061 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario non sarà più applicata unilateralmente dalla Svizzera. A partire da tale data l’allegato 22 della legge federale del 18 dicembre 19873 sul diritto internazionale privato sarà quindi privo d’oggetto.

28 marzo 2017 Ufficio federale di giustizia