Fonte

RU 2017 19

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni
sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo

Modifica del 12 dicembre 2016

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
ordina:

I

L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificata come segue:

Titolo Ordinanza dell’UFCOM sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo Ingresso visto l’articolo 28 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni; visti gli articoli 7 capoverso4, 15 capoverso3, 16 capoverso5, 17 capoverso5,

capoverso2, 30 capoverso3, 31 capoverso5, 96 capoverso2 e 105 capoverso 1 dell’ordinanza del 9 marzo 20073 sui servizi di telecomunicazione; visti gli articoli2 capoverso1, 13m capoverso2, 18, 20 capoverso3, 24a capoverso1, 24b, 24e capoverso3, 24h capoverso1, 31a capoverso4 e 52 capoverso1 dell’ordinanza del 6 ottobre 19974 concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni; visti gli articoli 9 capoverso3, 24 capoversi3 e 4, 25 capoverso1 lettera a e

capoverso1 dell’ordinanza del 5 novembre 20145 sui domini Internet,

II

L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

12 dicembre 2016 Ufficio federale delle comunicazioni: Philipp Metzger

Allegato 1

(art. 1) Prescrizioni tecniche e amministrative relative ai servizi di telecomunicazione6

Art. N. 2 e 6

2. Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla qualità del servizio universale (8a edizione) 6. Prescrizioni tecniche e amministrative relative alle proprietà delle interfacce del servizio universale (6a edizione)

Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU. È ottenibile presso l’UFCOM, rue de l’Avenir 44, Casella postale, 2501 Bienne o consultabile all’indirizzo Internet: www.ufcom.admin.ch > L’UFCOM > Basi legali > Prassi d’esecuzione > Telecomunicazione.