RU 2017 2077

Legge federale
concernente le misure collaterali per i lavoratori
distaccati e il controllo dei salari minimi previsti
nei contratti normali di lavoro
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20151,
decreta:

I

La legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 5 cpv.4

Se l’appaltatore primario non ha adempiuto l’obbligo di diligenza secondo il capoverso3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere d e g. L’articolo 9 capoverso3 non è applicabile.

Art. 7 cpv. 4bis

Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disciplina per quanto concerne l’addossamento delle spese di controllo, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera. In tal caso, l’articolo 9 capoverso2 lettera g non è applicabile.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. e 32

Sanzioni amministrative

L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso1 lettera d può:

a. per infrazioni all’articolo 1a capoverso2, all’articolo3 o all’articolo6, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi;

  1. per infrazioni all’articolo2, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

  2. per infrazioni particolarmente gravi all’articolo2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b;

  3. per infrazioni all’obbligo di diligenza secondo l’articolo5 capoverso3, pronunciare una sanzione amministrativa che: 1. preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o 2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

  4. per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni;

  5. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi;

  6. addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo.

L’autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e all’organo di controllo paritetico competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.

Art. 12 cpv.1 lett. c e comminatoria penale, nonché2 e 4

Chiunque:

c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l’articolo 9 capoverso2 lettera b, d o e; è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale4 commina una pena più grave.

e 4 Abrogati

II

Il Codice delle obbligazioni5 è modificato come segue:

Art. 360a cpv.3

Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso1, l’autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 19 gennaio 2017.6

La presente legge entra in vigore il 1° aprile 20177.

22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthardt

Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 16 marzo 2017.