RU 2017 245

Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni
dell’Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)

Modifica dell’11 gennaio 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:

Art. 1 cpv.1 lett. e

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:

e. le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.

11 gennaio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr