RU 2017 245
Ordinanza
sugli emolumenti per le decisioni e le prestazioni
dell’Ufficio federale di polizia
(Ordinanza sugli emolumenti di fedpol, OEm-fedpol)
Modifica dell’11 gennaio 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 maggio 20161 sugli emolumenti di fedpol è modificata come segue:
Art. 1 cpv.1 lett. e
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) riscuote emolumenti per:
e. le attestazioni di sicurezza richieste da cittadini svizzeri ai fini di un controllo di sicurezza relativo alle persone da parte di autorità estere e destinate ad agevolare l’entrata sul territorio di queste ultime.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.
11 gennaio 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |