RU 2017 2589
Ordinanza
sul risanamento dei siti inquinati
(Ordinanza sui siti contaminati, OSiti)
Modifica del 22 marzo 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 agosto 19981 sui siti contaminati è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. a
Ai fini della protezione delle acque sotterranee, un sito inquinato deve essere risanato se:
a. nelle captazioni di acqua sotterranea d’interesse pubblico vengono accertate sostanze provenienti dal sito suscettibili di inquinare le acque, in concentrazioni che superano il limite di accertamento;
Art. 11 Protezione contro l’inquinamento atmosferico
Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere sorvegliato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito possono pervenire in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
Ai fini della protezione delle persone contro l’inquinamento atmosferico, un sito inquinato deve essere risanato se nell’aria contenuta nei pori del suolo si supera uno dei valori di concentrazione giusta l’allegato 2 e le emissioni provenienti dal sito pervengono in zone nelle quali delle persone possono trattenersi regolarmente per un periodo prolungato.
Art. 16 cpv. 2
Abrogato
Art. 21 cpv.1, secondo periodo
… Alla fine di ogni anno civile comunicano all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 5 capoversi 3 e 5 e all’articolo 6, e le informazioni di cui all’articolo 17 relative ai siti risanati.
II
L’allegato1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 9 e 10) Valori di concentrazione ai fini della valutazione degli effetti dei siti inquinati sulle acque Inserimento di «ammonio», «nitriti» e «cloruro di vinile»
Sostanza Valore di concentrazione Composti inorganici … Ammonio** 0.5 mg NH4+/l … Nitriti** 0.1 mg NO2-/l … Composti organici … – Cloruro di vinile* 0.5 μg/l * Valutazione giusta il capoverso 4. ** Si applica solo per le acque superficiali.