RU 2017 2621

Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare
il tenore alcolico e la quantità di alcol
(Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAI)

Modifica del 28 marzo 2017

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:

I

L’ordinanza del 5 ottobre 20101 sulla determinazione del tenore alcolico è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «strumento di misurazione non-elettronico» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «alcolometro».

II

L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

Gli allegati 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

28 marzo 2017 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

Allegato 2

(art. 10) Requisiti specifici degli strumenti di misurazione elettronici

1 Norme

Per gli strumenti di misurazione elettronici valgono le seguenti norme internazionali2: – EN ISO 15212-1: 1999, Densimetro oscillante Parte 1: strumenti di laboratorio – EN ISO 15121-2: 2002, Densimetro oscillante Parte 2: strumenti di processo per liquidi omogenei.

2 Campi di misura

2.1 Il campo minimo di misura per gli strumenti di misurazione elettronici è di:

Misurando Campo di misura Tenore alcolico in percento della massa (0 … 100) % mass Tenore alcolico in percento del volume (0 … 100) % vol 2.2 Lo strumento di misurazione elettronico deve convertire e indicare la densità misurata in tenore alcolico alla temperatura di riferimento, tenendo conto delle tavole alcolometriche internazionali secondo l’articolo 6 capoverso 2.

3 Condizioni di funzionamento nominali

Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue: 3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico: – un campo minimo di temperatura di –10 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico – la classe ambientale meccanica M1 – la classe degli ambienti elettromagnetici E1. 3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica: – i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata – i limiti dell’alimentazione in corrente continua.

Le norme menzionate nell’allegato possono essere ottenute presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch o consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna.

3.3 Per la pressione ambiente: – i valori minimi e massimi della pressione ambiente: p min ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.

4 Errori massimi tollerati

In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3, lo scarto massimo ammesso nel campo di misura equivale all’accuratezza indicata dal fabbricante.

5 Campo d’applicazione

5.1 Gli strumenti di misurazione elettronici possono essere utilizzati nei campi d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza IV (all.1 n. 3). 5.2 Gli strumenti di misurazione elettronici con un’accuratezza di ≤ 0,1 % vol oppure ≤ 0,1 % mass possono essere utilizzati nei campi d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza II (all.1 n. 3).

Allegato 3

(art. 12) Procedure per il mantenimento della stabilità degli strumenti di misurazione elettronici

Art. N. 2 .3

2.3 Lo scarto massimo ammesso equivale agli errori massimi tollerati secondo l’allegato 2 numero 4.

Allegato 4

(art. 13) Marchi di conformità e necessarie indicazioni supplementari per gli strumenti di misurazione elettronici

Art. N. 1 .1 lett. c n. 3 e 4

1.1 Simbolo Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti:

c. delle iscrizioni seguenti: 3. accuratezza in % vol oppure % mass, 4. se del caso, valori limite particolari di temperatura nella forma: «… °C / … °C».