RU 2017 2717

Ordinanza
concernente gli esami federali per le professioni mediche
(Ordinanza sugli esami LPMed)

Modifica del 5 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20081 sugli esami LPMed è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12 capoverso 3, 13, 13a e 60 della legge del 23 giugno 2006 2 sulle professioni mediche (LPMed),

Art. 3 Contenuto e forma dell’esame federale

Il contenuto dell’esame federale si fonda sugli obiettivi formativi generali e specifici di ogni professione secondo la LPMed e sui seguenti cataloghi svizzeri degli obiettivi didattici per i cicli di studio accreditati relativi alle professioni mediche universitarie:

  1. medicina umana: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento (PROFILES) del 15 marzo 20173;

  2. farmacia: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 23 novembre 20164;

www.bag.admin.ch > Themen > Berufe im Gesundheitswesen > Medizinalberufe > in Humanmedizin (solo in ted. e franc.)

www.bag.admin.ch > Themen > Berufe im Gesundheitswesen > Medizinalberufe > in Pharmazie (solo in ted. e franc.)

  1. odontoiatria: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 29 aprile 20085;

  2. chiropratica: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 26 giugno 20086;

  3. veterinaria: Catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento del 29 maggio 20087.

IlDipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO), sezione «Formazione», i principi e i dettagli delle diverse forme di esame.

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 4 e 5

Nell’ambito di una singola prova, le prestazioni fornite nelle prove parziali possono compensarsi reciprocamente.

Abrogato

Art. 5a Disposizioni e direttive della Commissione delle professioni mediche

Per ciascuna professione medica universitaria la MEBEKO, sezione «Formazione», emana su proposta della corrispondente commissione d’esame:

  1. disposizioni concernenti il contenuto, la forma, la data nonché la correzione e la valutazione dell’esame federale; e

  2. direttive sui dettagli per lo svolgimento dell’esame federale.

Art. 7 cpv. 4 lett. d e g

Le commissioni d’esame hanno i seguenti compiti:

  1. propongono alla MEBEKO, sezione «Formazione», misure di adeguamento secondo l’articolo 12a capoverso2;

  2. abrogata

www.bag.admin.ch > Themen > Berufe im Gesundheitswesen > Medizinalberufe > in Zahnmedizin (solo in ted. e franc.)

www.bag.admin.ch > Themen > Berufe im Gesundheitswesen > Medizinalberufe > in Chiropraktik (solo in ted. e franc.

www.bag.admin.ch > Themen > Berufe im Gesundheitswesen > Medizinalberufe > in Veterinärmedizin (solo in ted. e franc.)

Art. 8 cpv.1 lett. e ed f

Abrogate

Art. 9 cpv.1 lett. a

I responsabili di sede hanno i seguenti compiti:

a. organizzano, d’intesa con le istituzioni di formazione, la commissione d’esame e il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», gli esami federali nella sede d’esame;

Art. 12 cpv.2

Prima dell’inizio di ogni anno accademico, la MEBEKO, sezione «Formazione», pubblica la data di chiusura delle iscrizioni in Internet.

Art. 12a Compensazione degli svantaggi subiti da disabili

Le persone disabili possono presentare alla MEBEKO, sezione «Formazione», una domanda per la compensazione degli svantaggi. Nelle proprie direttive di cui all’articolo 5a lettera b, la MEBEKO definisce i dettagli della procedura di presentazione della domanda.

Su proposta della commissione d’esame, la MEBEKO, sezione «Formazione», definisce le misure di adeguamento idonee per compensare gli svantaggi derivanti dalla disabilità. Le misure di adeguamento non possono costituire una riduzione dei requisiti d’esame e devono poter essere realizzate con un onere proporzionato.

Art. 12b Sede d’esame

In linea di principio il candidato deve sostenere l’esame federale presso la sede in cui ha concluso gli studi.

Se, per motivi organizzativi, non tutti i candidati possono sostenere l’esame presso tale sede, la commissione d’esame, previa intesa con il segretariato della MEBEKO, sezione «Formazione», può ordinare che l’esame sia sostenuto in un’altra sede con la stessa lingua d’esame.

Nelle sue disposizioni di cui all’articolo 5a lettera a, la MEBEKO stabilisce:

  1. i criteri secondo i quali è modificata la sede d’esame;

  2. la procedura secondo la quale sono decisi i candidati interessati dalla modifica; e

  3. il termine entro il quale i candidati interessati devono essere informati sul cambio di sede.

Art. 12c Lingua d’esame

La lingua d’esame è per principio la lingua ufficiale della sede d’esame scelta.

Sono concesse eccezioni, su richiesta tempestiva del candidato, se sono utilizzati questionari identici.

Se le sedi d’esame sono bilingue è possibile scegliere la lingua d’esame.

Art. 13 cpv.2, frase introduttiva

I candidati che, conformemente all’articolo 12 capoverso 2 LPMed, intendono presentarsi all’esame federale di chiropratici devono dimostrare, contestualmente all’iscrizione di cui all’articolo 12 capoverso2 della presente ordinanza:

Art. 23 Sanzioni

La MEBEKO, sezione «Formazione», può annullare un esame federale superato se risulta che il candidato ha ottenuto indebitamente l’ammissione fornendo indicazioni false o incomplete. Può dichiarare che l’esame federale non è stato superato se il candidato ha influenzato l’esito dell’esame con mezzi illeciti.

I responsabili di sede possono allontanare dalla singola prova interessata un candidato che, durante l’esame federale, si comporta in modo sconveniente o cerca di influenzare l’esito con mezzi illeciti.

I responsabili di sede comunicano alla MEBEKO, sezione «Formazione», tutti gli eventi di cui al capoverso2, indipendentemente dal fatto che abbiano allontanato il candidato in questione dalla singola prova interessata.

Secondo la gravità della colpa del candidato, la MEBEKO, sezione «Formazione», può dichiarare l’esame federale «non superato».

Art. 25 Comunicazione dei dati

La MEBEKO, sezione «Formazione», trasmette regolarmente all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tutti i dati riguardanti i candidati che hanno superato l’esame federale conformemente all’articolo 24 capoverso1 lettere a–g, affinché siano riportati nel registro delle professioni mediche.

Su richiesta, essa comunica al segretariato dell’incaricato del Consiglio federale per il Servizio sanitario coordinato il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina umana, odontoiatria, chiropratica o farmacia.

Su richiesta, essa comunica all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, all’attenzione del Servizio veterinario coordinato, il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita dei candidati che hanno superato l’esame federale di medicina veterinaria.

Art. 29 cpv.2

L’importo dell’indennità in funzione del numero di candidati è fissato, per candidato all’esame federale per singola prova, a:

  1. 30 franchi per gli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte o secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi;

  2. 40 franchi per gli esami pratici strutturati e per gli esami pratici;

  3. 35 franchi per gli esami orali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

5 aprile 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr