RU 2017 5197

Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse
dell’Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OseUFT)

Modifica del 15 settembre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza sugli emolumenti dell’UFT del 25 novembre 19981 è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse dell’Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell’UFT, OEm-UFT) Sostituzione di un’espressione

Art. 1 lett. c

La presente ordinanza disciplina:

c. le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a.

Art. 4 lett. d

Abrogata

Art. 21 cpv.1 e 3, frase introduttiva

Art. 23, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv., primo periodo1

L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso1 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr) è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. …

Art. 25 cpv.3

L’emolumento per l’omologazione di tipo di cui all’articolo 7 Oferr3 è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 25b Emolumento per il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati nel settore ferroviario

L’emolumento per il riconoscimento secondo l’articolo 15v Oferr4 di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 26

Abrogato

Art. 27a, rubrica

Art. 28 Emolumento per l’approvazione di piani

L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

Art. 31 cpv.2, frase introduttiva e cpv.4

L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli nuovi è calcolato come segue:

L’emolumento per la revoca, la sospensione o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 33

Abrogato

Art. 34a Emolumenti per gli esami dei conduttori di battello

Per gli esami dei conduttori di battello sono calcolati i seguenti emolumenti per:

franchi

  1. l’iscrizione al primo esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati 250

  2. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati 250

  3. l’iscrizione al primo esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati 250

  4. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati 250 2 Per gli esami teorici che si svolgono al di fuori delle date d’esame annuali fissate dall’UFT, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Per gli esami teorici e pratici dei conduttori di battello non impiegati presso le imprese di navigazione titolari di concessioni federali, sugli emolumenti di cui al capoverso1 o 2 viene riscosso un supplemento di 100 franchi.

Art. 34b Emolumenti per le licenze dei conduttori di battello

I conduttori di battello pagano i seguenti emolumenti per: franchi

  1. il rilascio, la duplicazione, la modifica, la sospensione e il nuovo rilascio di una licenza 60

  2. l’iscrizione di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar in una licenza esistente 60

  3. il rilascio di un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto 60

Art. 34c Emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione

L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 41 Audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio

L’emolumento per l’audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio di cui all’articolo 18m capoverso 2 Lferr5 è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 10 000 franchi.

Art. 45, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv.1

I costi per l’analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTV e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento.

Art. 47 Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata

Per le contestazioni scritte relative a audit, ispezioni e controlli d’esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell’entità e dell’importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie nonché dell’interesse e dell’utilità per l’assoggettato.

Per spese particolari relative alla richiesta di documenti comprovanti l’eliminazione di difetti constatati o riguardanti controlli regolari, sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 settembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr