RU 2017 5567
Legge federale
sull’aiuto monetario internazionale
(Legge sull’aiuto monetario, LAMO)
Modifica del 16 giugno 2017
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20161,
decreta:
I
La legge del 19 marzo 20042 sull’aiuto monetario è modificata come segue:
Art. 2 cpv.2 e 3
Abrogato
La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è di regola di dieci anni.
Art. 6 Partecipazione della BNS
Nel caso di cui all’articolo2 capoverso1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere mutui o garanzie.
Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui secondo l’articolo3. In tal caso, sottopone all’Assemblea federale la domanda di un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 8 capoverso2 soltanto dopo aver ricevuto l’assenso della BNS.
Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell’articolo4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.
La Confederazione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima.
Art. 8 cpv.2
Per le partecipazioni ai sensi dell’articolo3 dev’essere richiesto un credito d’impegno conformemente all’articolo 21 della legge del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione.
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Il presidente: Jürg Stahl Il presidente: Ivo Bischofberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 5 ottobre 2017.4
La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2017.
11 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr |