RU 2017 5679

Ordinanza
sugli emolumenti per l’esecuzione da parte delle
autorità federali della legislazione in materia di trapianti
(Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato dell’ordinanza del 16 marzo 20071 sugli emolumenti in materia di trapianti è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art.3 cpv. 1) I. Emolumenti secondo l’ordinanza del 16 marzo 20072 sui trapianti

Art. N. 1 .5

Art. N. 1 .6

1.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule dell’ordinanza del 20 settembre 20133 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm) 500–10 000

Art. N. 1 .8

1.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

OSRUm 500– 3 000

Art. N. 2 .5

Art. N. 2 .6

2.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule OSRUm 200– 500

Art. N. 2 .8

2.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

OSRUm 200– 500

Art. N. 3 .5

Art. N. 3 .6

3.6 una sperimentazione clinica di trapianto di tessuti o cellule OSRUm 200– 5 000

Art. N. 3 .8

3.8 una sperimentazione clinica di trapianto di organi, tessuti o

OSRUm 200– 3 000

Art. N. 4 .1 e 4.2

Abrogati