RU 2017 6141

Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 7 lett. a

Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può:

a. vietare l’importazione e il transito di merci;

II

Gli allegati1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1

(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la

presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera Lett. c

c. Funghi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

Allegato 4

(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci

Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione

europea

Art. N. 9 .1

La voce al numero 9.1 è stralciata dall’elenco.