RU 2017 6141
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 18 ottobre 2017
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali è modificata come segue:
Art. 52 cpv. 7 lett. a
Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può:
a. vietare l’importazione e il transito di merci;
II
Gli allegati1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
Il Cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58) Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la
presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera Lett. c
c. Funghi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Allegato 4
(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48) Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci
Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione
europea
Art. N. 9 .1
La voce al numero 9.1 è stralciata dall’elenco.