RU 2017 6951

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

del 1° novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 30 settembre 20161 sull’energia (LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

La presente ordinanza ha lo scopo di ridurre il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e di aumentarne l’efficienza energetica.

Essa si applica agli impianti, ai veicoli e agli apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano considerevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi;

  2. cessione: l’ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l’ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale.

RS 730.02

Capitolo 2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Sezione 1 Impianti e apparecchi prodotti in serie e i loro componenti prodotti

in serie

Art. 3 Condizioni generali

Gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie elencati negli allegati1.1–3.2 nonché i loro componenti prodotti in serie (impianti e apparecchi) possono essere commercializzati e ceduti solo se:

  1. soddisfano le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia;

  2. sono stati sottoposti alla procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità); e

  3. sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.

Art. 4 Esigenze minime

Le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi sono disciplinate negli allegati1.1–2.10.

Le esigenze minime valgono anche per gli impianti e gli apparecchi che sono acquistati per uso proprio professionale.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità

La procedura di valutazione della conformità permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia specifico, l’efficienza energetica e le caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di impianti e apparecchi; i dettagli sono disciplinati negli allegati1.1–3.2.

La procedura di valutazione della conformità deve essere eseguita secondo una delle procedure previste nell’articolo 8 numero2 della direttiva 2009/125/CE3.

Art. 6 Etichettatura

Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati1.1–1.17, 3.1 e 3.2 deve apporvi un’etichettaEnergia.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag.1.

L’etichettaEnergia deve indicare in modo uniforme e comparabile il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici per i modi di funzionamento determinanti; i dettagli sono disciplinati negli allegati di cui al capoverso1.

Chi commercializza o cede impianti e apparecchi di cui al capoverso1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia:

  1. figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con essi;

  2. sia apposta in modo ben leggibile nei documenti di vendita, segnatamente nei prospetti e nel materiale promozionale, e nelle pubblicità relative alla vendita.

Nei documenti di vendita di cui al capoverso 3 lettera b, in alternativa la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica dell’impianto o dell’apparecchio come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione prezzo.

Art. 7 Dichiarazione di conformità

Chi commercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite una dichiarazione di conformità che essi soddisfano le esigenze disciplinate negli allegati 1.1–3.2.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

  2. una descrizione dell’impianto o dell’apparecchio;

  3. una dichiarazione secondo cui l’impianto o l’apparecchio soddisfa le esigenze della presente ordinanza;

  4. i riferimenti alle norme tecniche o ad altre specifiche con cui l’impianto o l’apparecchio è conforme e in virtù delle quali si dichiara la conformità con le esigenze della presente ordinanza;

  5. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

Se un impianto o un apparecchio sottostà a più regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.

La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie.

Art. 8 Documenti tecnici

Chicommercializza o cede impianti e apparecchi deve poter attestare tramite documenti tecnici che le esigenze disciplinate negli allegati1.1–3.2 sono adempiute.

I documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e in particolare devono contenere le seguenti indicazioni:

  1. tutti i dati necessari per identificare l’impianto o l’apparecchio in modo univoco;

  2. una descrizione generale dell’impianto o dell’apparecchio e dell’utilizzo previsto;

  3. i dati riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di particolare importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello;

  4. le istruzioni per l’uso;

  5. un elenco delle norme applicate completamente o in parte e, sempre che non siano state applicate tali norme, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali;

  6. i risultati delle misurazioni e dei calcoli svolti nell’ambito di una procedura di valutazione della conformità;

  7. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da un servizio d’omologazione.

I documenti tecnici possono essere redatti in un’altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono fornite in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

I documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla produzione dell’impianto o dell’apparecchio. Il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare di una serie.

Art. 9 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere:

  1. accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e la designazione;

  2. riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di accordi internazionali; o

  3. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

Sezione 2 Automobili prodotte in serie e i loro componenti prodotti in serie

Art. 10 Etichettatura delle automobili

Chi commercializza o cede un’automobile prodotta in serie ai sensi dell’articolo 11 capoverso2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 19955 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova), deve apporvi l’etichettaEnergia o le indicazioni previste nell’allegato4.1 numero1.8.1 lettere f–i.

Chi commercializza o cede un’automobile prodotta in serie che ha già percorso più di 2000 chilometri e vi appone l’etichettaEnergia o le indicazioni previste nell’allegato4.1 numero1.8.1 lettere f–i, deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura.

L’etichettatura è disciplinata dalle esigenze di cui all’allegato4.1.

Art. 11 Informazione del pubblico in merito all’allegato4.1

L’Ufficio federale dell’energia (UFE) valuta ogni anno i dati sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e altre caratteristiche di tutte le automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta nel corso dell’anno precedente e informa il pubblico al riguardo.

L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.

L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui all’allegato4.1 numero1.8.1 per tutte le automobili prodotte in serie attuali commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva

L’UFE mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.

Art. 12 Disposizioni di esecuzione relative all’allegato4.1

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le seguenti disposizioni relative all’allegato4.1:

  1. stabilisce i limiti delle categorie di efficienza energetica;

  2. determina la media dei valori delle emissioni di CO2 sulla base delle automobili prodotte in serie immatricolate per la prima volta e la quota di biocarburanti;

Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE)

n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag.1.

  1. stabilisce i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità. A tal fine tiene conto delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure dello sviluppo a livello internazionale;

  2. determina i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui all’allegato4.1 numero5.

Adegua ogni anno le disposizioni di cui al capoverso1. Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.

Art. 13 Commercializzazione e cessione di pneumatici

Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1, C2 o C3 secondo il regolamento (CE) n. 1222/20097 deve soddisfare le esigenze definite nell’allegato4.2.

Capitolo 3 Esecuzione

Art. 14 Controlli e misure

L’UFE controlla se gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, commercializzati e ceduti, nonché i loro componenti prodotti in serie, commercializzati e ceduti, soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative al mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza.

Sedal controllo risulta la violazione di prescrizioni della presente ordinanza, l’UFE decide le misure adeguate.

Art. 15 Competenze speciali nel caso di impianti e apparecchi prodotti in serie

Nell’ambito dei controlli successivi, l’UFE è autorizzato a esigere la documentazione e le informazioni necessarie per provare la conformità, prelevare campioni e disporre verifiche per comprovare la conformità.

Se una persona che commercializza o cede impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine stabilito dall’UFE, quest’ultimo può ordinare un’omologazione energetica (valutazione della conformità) a spese di tale persona.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

L’UFE può inoltre ordinare una valutazione della conformità, in particolare se:

  1. dalla prova di cui agli articoli 7 e 8 non risulta abbastanza chiaramente che gli impianti o gli apparecchi soddisfano le esigenze della presente ordinanza; oppure

  2. esiste il dubbio che gli impianti o gli apparecchi corrispondano alla documentazione presentata.

Se dalla valutazione di cui al capoverso 3 risulta che gli impianti o gli apparecchi non soddisfano le esigenze della presente ordinanza, i costi dell’omologazione sono a carico della persona che li ha commercializzati o ceduti.

In particolare, l’UFE può vietare la commercializzazione e la cessione, ordinare di porre rimedio alla violazione, ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca, nonché pubblicare le misure che ha adottato.

Capitolo 4 Disposizioni penali

Art. 16

È punito secondo l’articolo 70 capoverso1 lettera g e capoverso 2 LEne chiunque appone, su prodotti che non sono oggetto della presente ordinanza, etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura disciplinata nella presente ordinanza e nei rispettivi allegati.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 17 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato5.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1

e la cessione di frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni 1.1 Il presente allegato si applica ai frigoriferi e ai congelatori con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri.

  1. gli apparecchi di cui all’articolo1 numero 3 del regolamento (CE)

  2. 643/20098;

  3. gli apparecchi di cui all’allegato1.14 della presente ordinanza.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 643/2009.

2.1 I frigoriferi e i congelatori di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 643/20099 è inferiore a 33. 2.2 Gli apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione non a compressione possono essere commercializzati e ceduti se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 643/2009 è inferiore a 110. 2.3 I frigoriferi cantina possono essere commercializzati e ceduti se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato IV del regolamento (CE) n. 643/2009 è inferiore a 55.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei frigoriferi e dei congelatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai

Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

metodi secondo gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 643/200910; i frigorifero o un congelatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero2 del regolamento (CE) n. 643/2009.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE)

n. 1060/201011. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle nell’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17; modificato dal regolamento (UE)

Allegato 1.2

e la cessione di lavatrici domestiche con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica alle lavatrici domestiche con raccordo alla rete. 1.2 Sono escluse le lavatrici domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.

n. 1015/201012.

Le lavatrici domestiche di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE)

n. 1015/201013.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavatrici domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1015/201014; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli lavatrice domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 1015/2010.

Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico, GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 21; modificata da ultimo dal regolamento

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE)

n. 1061/201015. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010.

Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag.1.

Allegato 1.3

e la cessione delle asciugabiancheria domestiche con raccordo 1.1 Il presente allegato si applica alle asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete. 1.2 Sono escluse le asciugabiancheria domestiche che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.

n. 932/201216.

Le asciugabiancheria domestiche di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se il loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente all’allegato II numero1 del regolamento delegato (UE)

n. 932/201217 è inferiore a 42.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle asciugabiancheria domestiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 932/201218; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli un’asciugabiancheria domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono rispettare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 932/2012.

Regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 278 del 12.10.2012, pag.1; modificata da ultimo dal regolamento (UE)

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.3.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE)

n. 392/201219. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012.

Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag.1.

Allegato 1.4

e la cessione delle lavasciugatrici domestiche combinate 1.1 Il presente allegato si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete. 1.2 Sono escluse le lavasciugatrici domestiche combinate che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.

Le lavasciugatrici domestiche combinate di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle definizioni e alla procedura d’omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE20 e alla norma EN 5022921.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavasciugatrici domestiche combinate rilevanti sotto il profilo del consumo di prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e IV del regolamento 96/60/CE22; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. lavasciugatrice domestica conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati possono discostarsi al massimo del 10 per cento da quelli prescritti.

Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag.1.

Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi alla direttiva 96/60/CE23. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.

Allegato 1.5

e la cessione delle lavastoviglie per uso domestico con raccordo 1.1 Il presente allegato si applica alle lavastoviglie per uso domestico con raccordo alla rete. 1.2 Si applica anche alle lavastoviglie per uso domestico commercializzate o cedute per usi diversi da quello domestico. 1.3 Sono escluse le lavastoviglie per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia. 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 del regolamento (UE)

n. 1016/201024.

Le lavastoviglie per uso domestico di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1016/201025.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lavastoviglie per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1016/201026; i lavastoviglie per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 1016/2010.

Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico, versione della GU L 293 del 11.11.2010, pag. 31; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.4.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.4.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE)

n. 1059/201027. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010.

Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag.1; modificato dal regolamento (UE)

Allegato 1.6

e la cessione dei forni elettrici con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete (compresi quelli integrati nelle cucine).

  1. i forni che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

  2. i forni di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE)

  3. 66/201428.

  4. 66/2014.

2.1 I forni elettrici di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se, conformemente all’allegato II numero1 del regolamento delegato (UE)

n. 65/201429, il loro indice dell’efficienza energetica è inferiore a 107. all’allegato1 numero1.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei forni elettrici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numero2.1 e II numero1 del regolamento (UE)

n. 66/201430; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. forno elettrico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE) n. 65/201431. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

I forni che non soddisfano le esigenze valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 gennaio 2020.

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 °ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag.1.

Allegato 1.7

e la cessione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo 1.1 Il presente allegato si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete, comprese quelle vendute per scopi non domestici. 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 del regolamento (UE)

n. 66/201432.

2.1 Le cappe da cucina per uso domestico di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze dell’allegato I numero 1.3 del regolamento (UE) n. 66/201433. all’allegato I numero1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I numeri1.3 e 2.3 e II numero 3 del regolamento (UE) n. 66/201434; i documenti tecnici devono contenere i risultati cappa da cucina per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo energetico e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VI del regolamento delegato (UE)

n. 65/201435. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014. nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

5.1 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 luglio 2018. 5.2 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 gennaio 2020. 5.3 Le cappe da cucina per uso domestico che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4.2 non possono più essere commercializzate a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag.1.

Allegato 1.8

e la cessione degli aspirapolvere con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido. 1.2 Sono esclusi gli aspirapolvere di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 666/201336.

n. 666/2013.

Gli aspirapolvere di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 666/201337.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli aspirapolvere rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 666/201338; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. aspirapolvere conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 666/2013.

Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificata da ultimo dal regolamento (UE)

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

essere conformi agli allegati I–IV del regolamento delegato (UE)

n. 665/201339. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2013. nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.

5.1 Gli aspirapolvere che non soddisfano le esigenze del presente allegato non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 agosto 2019. 5.2 Gli aspirapolvere che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli aspirapolvere con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, GU L 192 del 13.7.2013, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del

Allegato 1.9

e la cessione di lampade non direzionali per uso domestico 1.1 Il presente allegato si applica alle lampade non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade destinate a uso domestico. 1.2 Sono escluse le lampade di cui all’articolo1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/200940. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 244/2009.

2.1 Le lampade di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 244/200941. 2.2 Dal 1° settembre 2018 si devono soddisfare le esigenze della sesta fase di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lampade rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono allegati I–II del regolamento (CE) n. 244/200942; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. lampade e gli apparecchi conformemente ai metodi descritti all’allegato III del regolamento (CE) n. 244/2009.

Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4.2 L’indicazione di altre caratteristiche delle lampade deve essere conforme all’allegato II numero 3 del regolamento (CE) n. 244/200943.

Le lampade che non soddisfano le esigenze valide dal 1° settembre 2018 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 agosto 2019.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.10

e la cessione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione 1.1 Il presente allegato si applica a lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione, anche se integrati in altri prodotti che consumano energia. 1.2 Sono escluse le lampade di cui all’allegato I del regolamento (CE)

n. 245/200944. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato II del regolamento (CE) n. 245/2009.

Le lampade e gli apparecchi di cui al numero1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato III del regolamento (CE)

n. 245/200945.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lampade e degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 245/200946; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli lampade e gli apparecchi conformemente ai metodi descritti all’allegato IV del regolamento (CE) n. 245/2009.

Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

4.2 L’indicazione di altre caratteristiche delle lampade e degli apparecchi deve essere conforme all’allegato III numeri1.3,2.2 e 3.2 del regolamento (CE)

n. 245/200947.

Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 12 aprile 2019.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.11

e la cessione di lampade direzionali con raccordo alla rete, di lampade LED con raccordo alla rete e relativi apparecchi

  1. lampade direzionali;

  2. lampade LED; e

  3. apparecchi progettati per essere installati fra la rete e una o più lampade, segnatamente i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione.

1.2 Essa si applica anche alle lampade e agli apparecchi di cui al numero1.1 se sono integrati in maniera fissa in altri prodotti. 1.3 Sono esclusi:

  1. gli alimentatori e gli apparecchi per lampade fluorescenti e per lampade a scarica ad alta densità;

  2. i moduli LED commercializzati come parte di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori a 10 unità l’anno.

1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1194/201248.

Le lampade e gli apparecchi di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato III del regolamento (UE) n. 1194/201249.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle lampade e degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui

Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, GU L 342 del 14.12.2012, pag.1; modificato dal regolamento (UE) 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.4.

metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1194/201250; i lampade e gli apparecchi conformemente ai metodi descritti all’allegato IV del regolamento (UE) n. 1194/2012.

4.2 L’indicazione di altre caratteristiche delle lampade deve essere conforme all’allegato III numero 3 del regolamento (UE) n. 1194/201251. 4.3 Le informazioni relative ai prodotti per usi speciali devono essere indicate conformemente all’allegato I del regolamento (UE) n. 1194/2012.

Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 agosto 2018.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.4.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.4.

Allegato 1.12

e la cessione di apparecchi televisivi 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi televisivi. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. 1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e del regolamento (CE)

n. 642/200952.

2.1 Gli apparecchi televisivi di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (CE)

n. 642/200953. 2.2 Dal 1° gennaio 2019 si devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato I parte 3 numero 3.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi televisivi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 642/200954; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli apparecchio televisivo conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al l’allegato III parte A numero2 e parte B del regolamento (CE) n 642/2009.

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE)

n. 1062/201055. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 3 del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010. 4.4 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010. 4.4 L’indicazione di altre caratteristiche degli apparecchi deve essere conforme all’allegato I numero 6 paragrafo2 del regolamento (CE) n. 642/200956.

5.1 Gli apparecchi televisivi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019. 5.2 Gli apparecchi televisivi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.13

e la cessione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori 1.1 Il presente allegato si applica ai condizionatori d’aria con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W. (UE) n. 206/201257. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2012.

I condizionatori d’aria e i ventilatori di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 206/201258.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei condizionatori d’aria e dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE)

n. 206/201259; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. condizionatore d’aria e un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 206/2012.

Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7; modificata dal regolamento

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VII del regolamento delegato (UE)

n. 626/201160. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 4 del regolamento delegato (UE) n. 626/2011. nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011.

I condizionatori d’aria e i ventilatori che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, GU L 178 del 6.7.2011, pag.1; modificato dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del

Allegato 1.14

e la cessione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo

  1. le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;

  2. le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;

  3. i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.

  4. gli armadi refrigerati di cui all’articolo1 paragrafo1 lettere a–o del regolamento (UE) 2015/109561;

  5. le unità di condensazione di cui all’articolo1 paragrafo2 lettere a–c del regolamento (UE) 2015/1095;

  6. i chiller di processo di cui all’articolo1 paragrafo 3 lettere a–d del regolamento (UE) 2015/1095.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) 2015/1095.

2.1 Gli apparecchi di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/109562. 2.2 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero1.1 lettere b e c devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo4 lettera c del regolamento (UE) 2015/1095.

Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

2.3 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero1.1 lettera a devono soddisfare le esigenze dell’articolo 3 paragrafo4 lettera d del regolamento (UE) 2015/1095.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–VIII del regolamento (UE) 2015/109563; i documenti tecnici apparecchio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze di cui al numero2 degli allegati IX, X o XI del regolamento (UE) 2015/1095.

essere conformi agli allegati II–VI del regolamento delegato (UE) 2015/109464. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 numero 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1094. nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2015/1094.

5.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018. 5.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2018 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2018. 5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2019 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell’8.7.2015, pag.2.

5.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4.2 non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Allegato 1.15

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda 1.1 Il presente allegato si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2000 litri. 1.2 Sono esclusi gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 814/201365. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 814/2013.

2.1 Gli scaldacqua di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 814/201366. 2.2 Dal 26 settembre 2018 gli scaldacqua devono soddisfare le esigenze dell’allegato II numeri1.1 lettera c e 1.5 del regolamento (UE) n. 814/2013. 2.3 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se le loro dispersioni non sono superiori ai valori consentiti per gli apparecchi della classe B di cui all’allegato II numero2 del regolamento delegato (UE) n. 812/201367. 2.4 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati e ceduti soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero2 del regolamento delegato (UE) n. 814/2013.

Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, versione della GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag.1.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/201368; i documenti tecnici devono contenere i risultati 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa uno scaldacqua e un serbatoio di accumulo dell’acqua calda conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato V numero2 del regolamento (UE)

n. 814/2013.

Per gli apparecchi di cui all’articolo1 del regolamento delegato (UE)

  1. 812/201369 si applica quanto segue:

  2. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

  3. per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013;

  4. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.

5.1 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018. 5.2 Gli scaldacqua che non soddisfano le esigenze valide dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019. 5.3 Gli scaldacqua e i serbatoi di accumulo dell’acqua calda che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero4 lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.3.

Allegato 1.16

e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di riscaldamento e i generatori di calore di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 813/201370. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 813/2013.

2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze dell’articolo 3 e dell’allegato II del regolamento (UE)

n. 813/201371. 2.2 Dal 26 settembre 2018 si devono soddisfare le esigenze dell’allegato II numero4 del regolamento (UE) n. 813/2013.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/201372; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. apparecchio per il riscaldamento d’ambiente e un apparecchio di riscaldamento misto conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero

Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero2 del regolamento (UE) n. 813/2013.

Per gli apparecchi di cui all’articolo1 del regolamento delegato (UE)

  1. 811/201373 si applica quanto segue:

  2. l’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II, III numeri1 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente),2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché IV–VII e IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

  3. per quanto riguarda il calendario per l’entrata in vigore delle nuove etichette e il loro formato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013;

  4. le indicazioni di cui all’allegato II numero5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/201374 devono essere impresse in maniera indelebile sull’apparecchio per il riscaldamento.

5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018. 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze valide dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019. 5.3 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui al numero

lettera b non possono più essere commercializzati a partire dall’entrata in vigore delle nuove etichette. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con le precedenti etichette possono essere ceduti da tale data per ancora due anni.

Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag.1; modificato dal regolamento (UE)

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.17

e la cessione di unità di ventilazione 1.1 Il presente allegato si applica alle unità di ventilazione. 1.2 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 1253/201475. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 1253/2014.

2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1253/201476. 2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE)

n. 1253/201477; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni secondo gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014. un’unità di ventilazione conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al l’allegato VI numero2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.

Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8; modificata dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE)

n. 1254/201478. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.

5.1 Le unità di ventilazione residenziali che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2018. 5.2 Le unità di ventilazione non residenziali che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 30 giugno 2018.

Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali, versione della GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

Allegato 2.1

e la cessione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento 1.1 Il presente allegato si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio conformemente all’articolo1 del regolamento (CE)

  1. 1275/200879.

  2. le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:200680;

  3. le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale > 300 volt;

  4. le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita < 6 volt e un’intensità di corrente di uscita ≥ 550 milliampere;

  5. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/201381;

  6. i televisori di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/200982.

1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1275/2008.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

Regolamento (UE) N. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato da ultimo dal regolamento

Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 2.1 Le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1275/200883. 2.2 Dal 1° gennaio 2019 si devono soddisfare le esigenze di cui all’allegato II numero5.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle apparecchiature domestiche e da ufficio rilevanti sotto il profilo del consumo di prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (CE)

n. 1275/200884; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. un’apparecchiatura domestica e un’apparecchiatura da ufficio conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero1 paragrafo2 e numero2 del regolamento (CE) n. 1275/2008.

Le apparecchiature domestiche e da ufficio collegate in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti dell’allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/200885.

Le apparecchiature domestiche e da ufficio che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2019.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.2

e la cessione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo 1.1 Il presente allegato si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) che:

  1. servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa;

  2. producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;

  3. sono fisicamente separati dall’unità alla quale forniscono corrente (dispositivo separato);

  4. sono costantemente o temporaneamente collegati all’apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento;

  5. dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W; e

  6. sono destinati a essere utilizzati con le apparecchiature domestiche e da ufficio di cui all’articolo2 paragrafo1 del regolamento (CE)

  7. 1275/200886. (CE) n. 278/200987.

  8. 278/2009.

Gli alimentatori di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (CE)

n. 278/200988.

Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli alimentatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 278/200989; i documenti tecnici alimentatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato II numero2 del regolamento (CE) n. 278/2009.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.3

e la cessione di computer e server informatici 1.1 Il presente allegato si applica ai computer e ai server informatici di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 617/201390. 1.2 Sono esclusi i gruppi di prodotti di cui all’articolo1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 617/2013.

I computer e i server informatici di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 617/201391 per il tipo di apparecchio corrispondente.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei computer e dei server informatici rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di ai metodi secondo l’allegato II del regolamento (UE) n. 617/201392; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli computer e un server informatico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 paragrafo2 del regolamento (UE)

n. 617/2013.

Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici, versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13; modificato dal regolamento (UE)

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

II numero 7 del regolamento (UE) n. 617/201393.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

Allegato 2.4

e la cessione di set top box con raccordo alla rete Il presente allegato si applica agli apparecchi con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

  1. set top box complessi ai sensi degli allegati B ed F del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 201394;

  2. ricevitori digitali semplici (set top box) ai sensi degli articoli1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/200995.

2.1 I set top box di cui al numero1 lettera a possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 201396. 2.2 I set top box di cui al numero1 lettera a devono inoltre soddisfare le esigenze relative all’efficienza energetica nei modi stand-by e spento definite nell’allegato2.1 della presente ordinanza. 2.3 I set top box di cui al numero1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I numeri 2–4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/200997.

Il Voluntary Industry Agreement può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’UFE: www.bfe.admin.ch > Home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d’intrattenimento.

Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del5.2.2009, pag. 8; modificato dal regolamento (UE)

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 lettera a sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo li allegati C ed E del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 201398; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei set top box rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 lettera b sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 107/200999; i documenti tecnici 3.3 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera a, l’organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati non possono superare i valori prescritti del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013. 3.4 Nel quadro della verifica della conformità dei set top box di cui al numero 1 lettera b, l’organo di controllo testa un set top box conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.2; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 107/2009.

Chiunque commercializza o cede i set top box di cui al numero1 lettera a deve provvedere affinché il consumo di energia nel modo acceso (Pon in W) e nel modo stand-by preinstallato (Pstandby e PAPD in W) nonché il consumo annuo totale di energia (TEC in kWh) possano essere consultati liberamente in Internet.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. a.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.

Allegato 2.5

e la cessione dei piani cottura per uso domestico con raccordo 1.1 Il presente allegato si applica ai piani cottura elettrici per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per scopi non domestici. 1.2 Sono esclusi i piani cottura per uso domestico che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

n. 66/2014100.

2.1 I piani cottura per uso domestico di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I numero1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014101. all’allegato I numero1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei piani cottura per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di ai metodi secondo gli allegati I numeri1.2 e 2.2 e II numero2 del regolamento (UE) n. 66/2014102; i documenti tecnici devono contenere i risultati piano cottura per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 66/2014.

100 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33; modificato dal regolamento (UE) 101 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 102 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero2 del regolamento (UE) n. 66/2014103.

5.1 I piani cottura per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 luglio 2018. 5.2 I piani cottura per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 gennaio 2020.

103 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.6

e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW. 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all’articolo1 numeri2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011104.

n. 327/2011.

Esigenze per la commercializzazione I ventilatori di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011105.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011106; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

104 Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 105 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 106 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011107.

107 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.7

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:

  1. destinati a un funzionamento continuo;

  2. con una tensione nominale ≤ 1000 V;

  3. con una potenza nominale tra 0,75 kW e 375 kW; e

  4. con2, 4 o 6 poli.

1.2 Sono esclusi i motori elettrici di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (CE) n. 640/2009108.

n. 640/2009.

I motori asincroni di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009109.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche di motori asincroni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 640/2009110; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. motore asincrono conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (CE) n. 640/2009.

108 Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 109 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 110 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

I numero2 del regolamento (CE) n. 640/2009111.

I motori asincroni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.

111 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.8

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica ai circolatori senza premistoppa con raccordo alla rete. (CE) n. 641/2009112.

n. 641/2009.

Esigenze per la commercializzazione I circolatori senza premistoppa di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 641/2009113.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei circolatori senza premistoppa rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui metodi secondo l’allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009114; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. circolatore senza premistoppa conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (CE) n. 641/2009.

112 Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009, pag. 35; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 113 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 114 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

I numero2 del regolamento (CE) n. 641/2009115.

115 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.9

e la cessione di pompe per acqua 1.1 Il presente allegato si applica alle pompe per acqua. 1.2 Sono escluse le pompe per acqua di cui all’articolo1 numero2 del regolamento (UE) n. 547/2012116. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 547/2012.

Le pompe per acqua di cui al numero1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE)

n. 547/2012117.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle pompe per acqua rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo l’allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012118; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. pompa per acqua conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero2 del regolamento (UE) n. 547/2012.

energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato II numero2 del regolamento (UE) n. 547/2012119.

116 Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51. 117 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 118 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 119 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 2.10

e la cessione di trasformatori di potenza 1.1 Il presente allegato si applica ai trasformatori di potenza con una potenza nominale minima di1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz e nelle applicazioni industriali. 1.2 Sono esclusi i trasformatori di potenza di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento (UE) n. 548/2014120.

n. 548/2014.

2.1 I trasformatori di potenza di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014121. 2.2 Dal 1° luglio 2021 si devono soddisfare le esigenze della seconda fase di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 548/2014.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei trasformatori di potenza rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 548/2014122; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli trasformatore di potenza conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato III numero2 del regolamento (UE) n. 548/2014.

120 Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi, versione della GU L 152 del 22.05.2014, pag.1; modificato dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 121 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 122 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

energia e altre informazioni sul prodotto devono essere indicati conformemente all’allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 548/2014123.

5.1 I trasformatori di potenza che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 non possono essere commercializzati né ceduti. 5.2 Sono eccettuati dal numero5.1 i trasformatori di potenza di cui all’allegato I numeri1.2–1.4 e 2 del regolamento (UE) n. 548/2014124 ordinati in modo vincolante prima del 31 dicembre 2015. 5.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze valide dal 1° luglio 2021 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da questa data.

123 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2. 124 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 3.1

Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade e apparecchi di illuminazione

  1. lampade a incandescenza;

  2. lampade fluorescenti compatte;

  3. lampade a scarica ad alta intensità;

  4. lampade e moduli LED;

  5. apparecchi di illuminazione commercializzati a utenti finali per l’utilizzo con le lampade di cui alle lettere a–d.

1.2 Sono esclusi lampade e moduli LED di cui all’articolo1 paragrafo2 del regolamento delegato (UE) n. 874/2012125.

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 2.1 L’indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delegato (UE)

n. 874/2012126. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle 2.2 Chiunque commercializza o cede lampade di cui al numero1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sull’imballaggio del prodotto. 2.3 Chiunque commercializza o cede apparecchi di illuminazione con lampade che possono essere sostituite dagli utenti finali deve provvedere affinché l’etichettaEnergia di queste lampade figuri sulla parte interna o esterna dell’imballaggio dell’apparecchio di illuminazione. 2.4 Le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012.

125 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag.1; modificato dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag.1. 126 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 3.2

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete 1.1 Il presente allegato si applica alle macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche. 1.2 Sono escluse le macchine da caffè per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.

Procedura di valutazione della conformità 2.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle macchine da caffè per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alla norma europea EN 60661127. Il consumo annuo di energia è calcolato moltiplicando per 365 il consumo di energia determinato secondo la norma; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli 2.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una macchina da caffè per uso domestico conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero2.1; i valori misurati non possono superare i valori dichiarati di oltre il5 per cento.

127 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (Electrosuisse), Luppmenstrasse1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 3.1 L’etichettaEnergia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l’etichettaEnergia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche. Le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate. Lo sfondo è bianco.

A) Tratto del bordo: 3 pt – angoli arrotondati2 mm – X-00-00-00 B) Logo CH: larghezza 8 mm, altezza 8 mm – angoli arrotondati:2 mm – 00-X-X-00 C) Logo Energia: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Riquadro: larghezza 47 mm, altezza 8 mm – X-00-00-00 D) Nome e marca del fabbricante I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7.5 / 8.5 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7.5/8.5 pt – maiuscolo – 00-00-00-X E) Bordo al di sotto dei loghi:1.5 pt – larghezza 56 mm – X-00-00-00 F) Scala delle classi di efficienza energetica: freccia più piccola: larghezza

mm, spazio intermedio con la freccia successiva2 mm, freccia: altezza4 mm – spazio intermedio: 0.75 mm – colori: classe più elevata: X-00-X-00 seconda classe: 70-00-X-00 terza classe: 30-00-X-00 quarta classe: 00-00-X-00 quinta classe: 00-30-X-00 sesta classe: 00-70-X-00 ultima classe: 00-X-X-00 Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 % G) Classe di efficienza energetica: freccia: larghezza 15 mm, altezza

mm, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 % H) Consumo annuo di energia:1.5 pt – X-00-00-00 – angoli arrotondati:

mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X I) Norma: Frutiger LT Std light – 6/7 pt – 00-00-00-X 3.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della griglia seguente, secondo la norma europea EN 60661. D: 112 % ≤ x 3.3 Per la vendita su Internet, inoltre, l’etichettaEnergia deve essere visualizzata integralmente al primo clic o al passaggio del mouse sull’immagine del prodotto o su quella della freccia che indica la classe di efficienza.

Disposizione transitoria Le macchine da caffè per uso domestico che non rispettano le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura non possono più essere commercializzate. Possono essere cedute fino al 31 luglio 2018.

Allegato 4.1

(art. 10, 11 e 12) Indicazioni del consumo di energia e dell’etichettatura di automobili

1 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

1.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o esposizioni deve apporvi l’etichettaEnergia. 1.2 L’etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile. 1.3 Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera. 1.4 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:

  1. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con un salvaschermo o in nessun’altra maniera;

  2. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automaticamente all’impostazione di base;

  3. l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipendentemente dall’impostazione dello schermo.

1.5 Durante i giorni di esposizione non aperti al pubblico non vige l’obbligo di etichettatura. 1.6 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell’UFE per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii. 1.7 Gli elenchi di cui all’articolo 11 capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all’UFE. 1.8 Contenuto dell’etichettaEnergia 1.8.1 L’etichettaEnergia contiene le seguenti indicazioni:

  1. marca e tipo dell’automobile;

  2. tipo di vettore energetico necessario;

  3. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;

  4. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV128;

  1. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE129 o secondo il regolamento (CE) n. 715/2007130;

  2. consumo di energia di cui al numero 6.1;

  3. emissioni di CO2 di cui al numero 6.2;

  4. classificazione dell’automobile nella categoria di efficienza energetica di cui al numero 6.3;

  5. emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità;

  6. durata di validità dell’etichettaEnergia;

  7. numero di approvazione del tipo, se disponibile.

1.8.2 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero1.8.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un’altra maniera, si può optare per la variante semplificata dell’etichettaEnergia di cui al numero 8.2. 1.8.3 Se esiste un’approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica svizzera secondo l’articolo2 dell’ordinanza del 19 giugno 1995131 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), per allestire l’etichettaEnergia devono essere impiegati i dati contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica. 1.8.4 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull’etichettaEnergia devono essere ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE132. 1.8.5 Se non esiste neppure un certificato di conformità, i dati devono essere forniti dai servizi d’esame competenti secondo l’appendice 2 OATV. 1.8.6 Se per un’automobile non esistono ancora né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di conformità, possono essere utilizzati valori provvisori. I valori provvisori devono 129 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, GU L 76 del 6.4.1970, pag.1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81. 130 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag.

1. 132 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/758, GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

essere indicati come tali e devono essere sostituiti immediatamente con i valori definitivi, non appena questi sono disponibili. 1.9 Forma dell’etichettaEnergia 1.9.1 In forma stampata l’etichettaEnergia deve essere rappresentata nelle seguenti dimensioni:

  1. variante di base nel formato 297 mm × 210 mm (DIN A4 formato verticale);

  2. variante semplificata nel formato 140 mm × 180 mm.

1.9.2 Il tipo di carattere è Arial e la dimensione minima del carattere (corpo) è di:

  1. titolo principale: corpo 30;

  2. titolo intermedio: corpo 14;

  3. marca, tipo: corpo 14;

  4. testo e altre indicazioni: corpo 12;

  5. osservazioni: corpo 10.

1.9.3 Gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia in forma elettronica devono avere almeno le seguenti diagonali:

  1. 9,7 pollici (formato verticale): per la variante di base;

  2. 9,7 pollici (formato verticale) o 7 pollici (formato orizzontale): per la variante semplificata.

1.9.4 Per la rappresentazione delle indicazioni sull’etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori:

  1. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie;

  2. categorie di efficienza energetica A–G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codi- 1.10 Strumento online L’UFE mette a disposizione uno strumento online per realizzare l’etichettaEnergia.

2 Etichettatura in Internet

2.1 Le automobili nuove che sono commercializzate o cedute in Internet devono essere munite delle indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero1.8.1 lettere f–i. 2.2 Per le indicazioni riprese dall’etichettaEnergia deve essere utilizzata una grandezza di carattere almeno equivalente a quella impiegata per le informazioni tecniche e le indicazioni relative all’equipaggiamento.

3 Etichettatura nei listini prezzi

3.1 Chi mette a disposizione listini prezzi per le automobili nuove, deve riportare, per ogni automobile, le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero1.8.1 lettere f–i. 3.2 Per le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia deve essere utilizzata una grandezza di carattere almeno equivalente a quella impiegata per le informazioni tecniche e le indicazioni relative all’equipaggiamento. 3.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un’automobile, le indicazioni secondo il numero1.8.1 lettere f–i possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.

4 Etichettatura nella pubblicità4.1 Chi pubblicizza automobili negli stampati e nei media visivi ed elettronici

con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubblicizzata le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero1.8.1 lettere f–i. 4.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben visibile.

5 Determinazione dell’efficienza energetica

5.1 L’efficienza energetica di un’automobile deve essere determinata con l’ausilio di un coefficiente di valutazione (BWZ). 5.2 Il BWZ è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all’efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all’energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L’efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto. 5.3 Il BWZ di un’automobile è calcolato secondo la seguente formula: 𝐵𝑊𝑍 = { 1 − 𝑟 ∙ 𝐸′ + 𝑟 ∙ 𝐸𝐸 ′ + 5} ∙ 100 dove: r: parametro di relativizzazione 0,30 E': consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo in litri di equivalente benzina per l’energia primaria per 100 chilometri; EE': consumo energetico relativo normalizzato del veicolo. 𝑛 𝑛

1 ′ 𝑛 𝐸𝐸 − 𝐸 𝐸 𝑛 𝑚 , 𝑛 𝑛

1 e 𝜎𝐸𝐸 = (𝐸𝐸𝑖 − 𝐸 𝐸 )2 𝑛 dove: E: consumo energetico assoluto dell’automobile in litri di equivalente benzina per l’energia primaria per 100 chilometri; Ē: valore medio del consumo energetico assoluto dei tipi di veicolo attuali; σE : divergenza standard (livello di diffusione) del consumo energetico assoluto dei tipi di veicolo attuali; EE: consumo energetico relativo dell’automobile; EE: ¯¯ valore medio del consumo energetico relativo dei tipi di veicolo attuali; σEE: divergenza standard (livello di diffusione) del consumo energetico relativo dei tipi di veicolo attuali; m: peso a vuoto dell’automobile in kg secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV; n: numero di tipi di veicolo attuali. 5.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato alla seconda posizione decimale. 5.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un’automobile, l’efficienza energetica è stabilita sulla base del modello con il peso a vuoto più alto.

Esigenze relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle emissioni di CO2 e sulle categorie di efficienza energetica 6.1 Consumo di energia 6.1.1 Il consumo di energia delle automobili si misura secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV. Deve essere espresso nell’unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m3/100 km, 6.1.2 Per le automobili che secondo l’approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate attraverso la rete elettrica, deve essere indicato il consumo di energia di entrambi i vettori energetici. 6.1.3 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche l’equivalente benzina per 100 chilometri.

6.2 Emissioni di CO2 6.2.1 Le emissioni di CO2 si misurano secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV. Devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili immatricolate per la prima volta (media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta x g/km). 6.2.2 Si considerano automobili immatricolate per la prima volta le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che sono state immatricolate per la prima volta in Svizzera entro l’anno che precede il 31 maggio dell’anno precedente. 6.2.3 Per le automobili la cui approvazione del tipo è stata rilasciata per l’utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull’intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima. 6.3 Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica 6.3.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base della loro efficienza energetica. 6.3.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i tipi di veicolo attuali sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A–F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente. 6.3.3 Si considerano tipi di veicolo attuali le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro due anni prima del 31 maggio dell’anno precedente.

Automobili funzionanti con più vettori energetici 7.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l’approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, l’indicazione relativa alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria. 7.2 Per le automobili che secondo l’approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica è fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

Esempi di esigenze della rappresentazione grafica 8.1 Variante di base 8.2 Variante semplificata

Allegato 4.2

(art. 13) Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici 1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui all’articolo2 paragrafo1 del regolamento (CE) n. 1222/2009133. 1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo2 paragrafo2 del regolamento (CE) n. 1222/2009. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all’articolo 8 del regolamento (CE)

n. 661/2009134.

Indicazioni ed etichettatura 2.1 Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un’etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all’aderenza sul bagnato di cui all’allegato I del regolamento (CE)

n. 1222/2009135. 2.2 L’etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità immediata di quest’ultimo. 2.3 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell’acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. 2.4 Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un’automobile nuova conformemente al numero1.1, è tenuto a indicare all’acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.

133 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17. 134 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8. 135 Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1.

2.5 L’indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE)

n. 1222/2009, nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti. 2.6 Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009. L’indicazione deve essere conforme all’allegato III del regolamento (CE)

n. 1222/2009.

La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009136 e al regolamento UNECE n. 117137.

136 Vedi nota a piè pagina relativa al n. 1.1. 137 Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recentemente dalla serie di modifiche 02 supplemento4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3).

Allegato 5

(art. 17) Modifica di altri atti normativi

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 19 maggio 2010138 concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato

Art. 2 lett. c n. 5

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:

c. i seguenti altri prodotti: 5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3–8 e agli allegati1.1,1.3,1.6,1.15,2.4 e 3.2 dell’ordinanza del 1° novembre 2017139 sull’efficienza energetica: – frigoriferi e congelatori con raccordo alla rete e relative combinazioni; – asciugabiancheria domestiche con raccordo alla rete; – forni con raccordo alla rete; – serbatoi di accumulo dell’acqua calda con un volume utile ≤ 500 litri; – set top box complessi con raccordo alla rete; – macchine da caffè per uso domestico con raccordo alla rete.

2. Ordinanza del 23 febbraio 2005140 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti

Art. 23 cpv. 3

La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. I servizi di cui all’articolo2 capoverso1 devono motivare l’ordinazione di veicoli delle categorie di efficienza energetica C e D. Non è permessa l’acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G (allegato4 dell’ordinanza del 1° novembre 2017141 sull’efficienza energetica). La Segreteria generale dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso1 decide in merito a eccezioni.

3. Ordinanza del 16 dicembre 1985142 contro l’inquinamento atmosferico

Art. 20a cpv. 1bis

Per gli apparecchi secondo l’allegato1.15 o 1.16 dell’ordinanza del 1° novembre 2017143 sull’efficienza energetica, la prova di conformità può essere svolta anche secondo le prescrizioni di cui all’articolo5 capoverso2 e all’articolo 7 capoverso2 dell’ordinanza summenzionata.

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