RU 2018 1107

Ordinanza
dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
concernente l’emanazione della farmacopea e
il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 14 febbraio 2018

Il direttore dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), visto l’articolo 4 capoverso2 dell’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea,
ordina:

I

L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20012 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea

Per farmacopea si intendono:

a. Pharmacopoea Europaea, 9a edizione3 (Ph. Eur. 9), del novembre 2015, il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2016, la modifica urgente della monografia Eritromicina etilsuccinato alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20174, il supplemento 9.2 alla Pharmacopoea Europaea del giugno 2016, il supplemento 9.3 alla Pharmacopoea Europaea del novembre 2016, il supplemento 9.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo