RU 2018 1177

Ordinanza
che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento
delle sanzioni internazionali in relazione
alla situazione in Ucraina

Modifica del 20 marzo 2018

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi,
ordina:

I

L’allegato 32 dell’ordinanza del 27 agosto 20143 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è modificato.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2018 alle ore 18.004.

20 marzo 2018 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

Pubblicazione urgente del 21 marzo 2018 ai sensi dell’art. 7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

in relazione alla situazione in Ucraina. O