RU 2018 1675

Ordinanza
concernente le esigenze per l’efficienza energetica
di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
(Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Modifica dell’11 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’efficienza energetica è modificata come segue:

Art. 6 cpv.1

Chi commercializza o cede impianti e apparecchi elencati negli allegati1.1–1.20, 3.1 e 3.2 deve apporvi un’etichettaEnergia.

II

Gli allegati1.15–1.17 sono modificati secondo la versione qui annessa.

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati1.18–1.20 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2018.

11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.15

cessione di scaldacqua e serbatoi di accumulo dell’acqua calda

Art. N. 3 .1

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli scaldacqua e dei serbatoi di accumulo dell’acqua calda di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II–IV del regolamento (UE) n. 814/20132; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.16

Esigenze per l’efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

Art. N. 3 .1

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 813/20133; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.17

cessione di unità di ventilazione

Art. N. 3 .1

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle unità di ventilazione di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II, III, VIII e IX del regolamento (UE) n. 1253/20144; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Allegato 1.18

cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico con una potenza termica nominale ≤ 50 kW e agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale con una potenza termica nominale del prodotto o di un singolo segmento ≤ 120 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui all’articolo1 lettere a–g del regolamento (UE) n. 2015/11885. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1188.

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/11886.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/11887; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE)

n. 2015/1188.

Regolamento (UE) n. 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale con una potenza termica nominale ≤ 50 kW di cui all’articolo1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/11868 si applica quanto segue: di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che non soddisfano le esigenze vigenti non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018.

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n.

Allegato 1.19

cessione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido 1.1 Il presente allegato si applica agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 50 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo1 numero 2 del regolamento (UE)

n. 2015/11859. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1185.

Dal 1° gennaio 2022 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118510.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118511; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1185.

Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido di cui all’articolo1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118612 si applica quanto segue: di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI e VIII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

b. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186.

5.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzati. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018. 5.2 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non soddisfano le esigenze secondo le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 2022 non possono più essere commercializzati o ceduti a partire da tale data.

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n.

Allegato 1.20

cessione di caldaie a combustibile solido 1.1 Il presente allegato si applica alle caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 500 kW. 1.2 Sono escluse le caldaie a combustibile solido di cui all’articolo1 numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/118913. 1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato I del regolamento (UE) n. 2015/1189.

Dal 1° gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido di cui al numero 1 possono essere commercializzate e cedute se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 2015/118914.

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche delle caldaie a combustibile solido di cui al numero1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 2015/118915; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati. 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l’organo di controllo testa una caldaia a combustibile solido conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato IV numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1189.

Regolamento (UE) n. 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

Per le caldaie a combustibile solido con una potenza termica nominale ≤ 70 kW di cui all’articolo1 del regolamento delegato (UE) n. 2015/118716 si applica quanto segue: di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti;

  1. per il calendario dell’entrata in vigore delle nuove etichette e della loro impostazione si applicano le disposizioni in materia di etichettatura di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187;

  2. le modalità determinanti in caso di vendita su Internet sono disciplinate nell’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1187.

5.1 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura vigenti non possono più essere commercializzate. Gli apparecchi privi di etichette possono essere ceduti al massimo fino al 31 dicembre 2018. 5.2 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze in materia di etichettatura di cui al numero 4 lettera b non possono più essere commercializzate a partire dalla data dell’entrata in vigore delle nuove etichette. Le caldaie con etichette previgenti possono essere cedute ancora per due anni dopo tale data. 5.3 Le caldaie a combustibile solido che non soddisfano le esigenze secondo le disposizioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2020 non possono più essere commercializzate a partire da tale data. Possono essere cedute al massimo fino al 30 giugno 2020.

Regolamento delegato (UE) n. 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n.