RU 2018 1847

Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)

Modifica dell’11 aprile 2018

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 20161 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 4 cpv.1, 1bis, 1ter e 3

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) emana un elenco dei PCG.

Un PCG comprende i medicamenti contenenti determinati principi attivi utilizzati per il trattamento di un quadro clinico specifico particolarmente costoso.

Un PCG non autonomo comprende medicamenti contenenti determinati principi attivi utilizzati per il trattamento di un quadro clinico che di per sé non è particolarmente costoso, ma che combinato con un quadro clinico specifico particolarmente costoso non simile può rendere quest’ultimo quadro clinico ancora più costoso o il primo particolarmente costoso. Il PCG non autonomo costituisce insieme al PCG per un quadro clinico particolarmente costoso non simile un PCG combinato.

Un principio attivo può essere attribuito a un solo PCG. Se un medicamento contiene più principi attivi, è attribuito al PCG il principio attivo principale.

Art. 12 cpv. 2

Assegna gli assicurati a un PCG combinato qualora essi siano assegnati a entrambi i PCG di cui è costituito il PCG combinato.

Art. 15 cpv.1 e 4

Gli assicuratori ricevono supplementi per PCG per i loro assicurati con un rischio di malattia elevato sulla base dell’indicatore «PCG». Per i PCG non autonomi non ricevono alcun supplemento.

Se un assicurato è attribuito a un PCG combinato, l’assicuratore riceve il supplemento unicamente per il PCG combinato, ma non per i singoli PCG dei quali è costituito il PCG combinato.

Art. 18a Calcolo dello sgravio per i giovani adulti

Lo sgravio secondo l’articolo 16a LAMal ammonta, per Cantone, al 50 per cento della differenza tra la somma delle tasse di rischio versate dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti e la somma dei contributi compensativi e supplementi per PCG ricevuti dall’insieme degli assicuratori per i giovani adulti.

È ripartito tra gli assicuratori in proporzione al numero dei giovani adulti assicurati presso di loro nel rispettivo Cantone. Per il calcolo è determinante l’effettivo degli assicurati degli assicuratori di cui all’articolo 9 nell’anno di compensazione.

Gli assicuratori assumono lo sgravio in proporzione al numero dei loro assicurati nel rispettivo Cantone che il 31 dicembre hanno già compiuto 26 anni. Per il calcolo è determinante l’effettivo degli assicurati degli assicuratori di cui all’articolo 9 nell’anno di compensazione.

L’istituzione comune calcola lo sgravio e le quote parti degli assicuratori.

Art. 19 cpv.1 lett. b e 6

Per la compensazione dei rischi di ogni anno di compensazione, ogni assicuratore versa o riceve:

b. un pagamento finale risultante dal calcolo secondo gli articoli 9–18a, detratto l’acconto già versato.

Nell’ambito dell’acconto, è riscosso un interesse sugli importi pagati in eccesso o in difetto rispetto al calcolo di cui agli articoli 9–18a. Gli interessi sono calcolati in funzione dei termini di versamento e di pagamento per l’acconto e il pagamento finale, come pure in considerazione dei contributi effettivamente percepiti o pagati. Il tasso d’interesse corrisponde al rendimento delle obbligazioni della Confederazione, se è di segno positivo. L’istituzione comune accredita e richiede gli interessi entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di compensazione.

Art. 20 Saldo e informazione

Per la compensazione dei rischi dell’anno precedente, l’istituzione comune trasmette a ogni assicuratore entro il 30 giugno:

  1. il corrispettivo saldo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi;

  2. i dati seguenti relativi al suo effettivo di assicurati, per Cantone e gruppo di rischio: 1. l’ammontare della tassa di rischio o del contributo compensativo, 2. il numero di assicurati, 3. il numero di assicurati con un rischio di malattia elevato sulla base dell’indicatore «degenza in un ospedale o in una casa di cura» che sono passati a quell’assicuratore, 4. il numero di assicurati per PCG, 5. il numero di assicurati per PCG che sono passati a quell’assicuratore, 6. la somma di tutti i supplementi per PCG;

  3. lo sgravio complessivo per Cantone e per singolo giovane adulto in questo Cantone;

  4. l’aggravio complessivo per Cantone e per singolo assicurato in questo Cantone che ha già compiuto 26 anni.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

11 aprile 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr